Sequestro preventivo: pertinenza e periculum senza collegamento strutturale (Cass. pen. Sez. II n. 34140 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione del sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato, finalizzato ad evitare la protrazione del reato o la commissione di nuove fattispecie consimili, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l’esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso. La pertinenza richiesta dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa. Ne consegue che la pericolosità della res, funzionale alla nuova realizzazione di reati, può desumersi dall’apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto.

Il Fatto

Con ordinanza del 24 aprile 2025 il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Udine rigettava l’istanza proposta, ex art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di natura impeditiva di un immobile nella titolarità e disponibilità dell’indagato. Il provvedimento si collegava a numerosi reati di furto e rapina, commessi in concorso con familiari e altri soggetti, e al contestato reato associativo finalizzato alla commissione dei reati fine di natura patrimoniale.

Avverso l’ordinanza del riesame il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge sotto tre profili: l’apparenza della motivazione sul vincolo di pertinenzialità necessaria, la concretezza e attualità del periculum in mora e il difetto di proporzionalità tra il bene sottratto e i pericoli da prevenire.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione dichiara i motivi manifestamente infondati e offre continuità al filone nomofilattico sul sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Il Collegio esclude che, per le cose pertinenti al reato, occorra il collegamento strutturale richiesto invece per il sequestro finalizzato alla confisca.

La pertinenza è nozione più ampia: ricomprende le cose legate anche solo indirettamente alla fattispecie criminosa. A sostegno la Corte richiama Sez. 3 n. 9149 del 17.11.2015, Sez. 2 n. 28306 del 16.04.2019, Sez. 2 n. 38161 del 17.01.2024 e Sez. 2 n. 34986 del 19.06.2013.

La pericolosità della res si desume quindi dall’apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, ossia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative di come quella cosa sia stata asservita dall’agente a una condotta non occasionale.

Quanto al periculum in mora, la Corte reputa la motivazione del Tribunale niente affatto apparente e la stima ancorata a elementi concreti: l’iterazione nel tempo di condotte omogenee, la struttura plurisoggettiva funzionale alla consumazione degli illeciti e la data recente delle condotte contestate.

Sul principio di proporzionalità, il giudice cautelare deve motivare sull’impossibilità di fronteggiare il pericolo con misure meno invasive o limitando l’oggetto del sequestro. Il Tribunale si è diffuso sul punto con argomenti pertinenti e logici, valorizzando la funzione strutturale e servente dell’immobile rispetto alle finalità criminali, l’inidoneità di misure meno gravose e la non irragionevolezza valoriale tra il bene e il danno patrimoniale. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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