Inammissibili i motivi quando una ratio autonoma regge la decisione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14550 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni fatte oggetto di doglianza. Queste ultime, in ragione dell’intervenuta definitività delle prime, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione impugnata. Nel giudizio di legittimità resta precluso il sindacato sulla valutazione delle prove operata dal giudice del merito, al quale sono riservati l’interpretazione delle risultanze istruttorie, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta di quelle idonee a fondare il convincimento. Il giudice di legittimità verifica soltanto che il ragionamento probatorio sia esposto nella motivazione e si mantenga entro i limiti del ragionevole e del plausibile.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di incarico di Direttore Generale presso la Provincia, aveva agito per l’accertamento del diritto al compenso correlato allo svolgimento del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento. Il Tribunale aveva respinto la domanda richiamando il principio di onnicomprensività della retribuzione. La Corte d’appello, pur correggendo tale affermazione, ha confermato il rigetto sul rilievo che non risultava adeguatamente provata l’attività concretamente eseguita né l’individuazione dei criteri di determinazione del compenso mediante contrattazione collettiva, come previsto dall’art. 18, legge n. 109/1994.
Avverso la sentenza d’appello il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo errori di diritto e omissione di esame su fatti decisivi. L’amministrazione resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la decisione nella parte in cui ha escluso l’allegazione e la prova del compimento delle procedure affidate al ricorrente come R.U.P., deducendo la produzione documentale e la mancata contestazione da parte dell’amministrazione. Il secondo motivo contesta il rilievo esclusivo attribuito all’approvazione dei criteri in sede di contrattazione collettiva, sul presupposto che i criteri fossero stati individuati con regolamento dell’amministrazione provinciale.
La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara inammissibili, applicando il principio per cui, di fronte a più ragioni autonome idonee a sorreggere la decisione, l’infondatezza delle censure a una sola di esse travolge per difetto di interesse le doglianze relative alle altre. Richiama in proposito Cass. Sez. 3 n. 2108 del 14/02/2012, Cass. Sez. 5 n. 11493 del 11/05/2018, Cass. Sez. 6-L n. 22753 del 03/11/2011 e Cass. Sez. 3 n. 12372 del 24/05/2006.
Assume valore dirimente il giudizio della Corte territoriale sull’assenza di adeguate prove in ordine al compimento dei progetti. Le censure avverso tale giudizio mirano a sollecitare un riesame delle prove, precluso in sede di legittimità: sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta delle risultanze idonee a dimostrare i fatti in discussione, come affermato da Cass. Sez. 5 n. 32505 del 22/11/2023, Cass. Sez. 3 n. 13918 del 03/05/2022, Cass. Sez. 1 n. 6774 del 01/03/2022 e Cass. Sez. 2 n. 20553 del 19/07/2021. Il ricorrente non ha neppure dedotto l’ipotesi recentemente individuata da Cass. Sez. Un. n. 5792 del 05/03/2024.
La Corte ribadisce che il proprio compito non è condividere la ricostruzione dei fatti né sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici del merito — Cass. Sez. 3 n. 3267 del 12/02/2008 — ma controllare che costoro abbiano dato conto delle ragioni della decisione e che il ragionamento probatorio si mantenga entro i limiti del ragionevole e del plausibile, ciò che nella specie risulta avvenuto. Poiché la ratio decidendi dell’assenza di adeguata prova del compimento dei progetti è di per sé idonea a sorreggere la decisione, l’inammissibilità investe anche il secondo motivo, logicamente subordinato alla dimostrazione di quel presupposto.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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