La sproporzione del licenziamento disciplinare non è sindacabile in cassazione (Cass. civ. Sez. Lav n. 5442 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta costituisce attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, che provvede a riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 cod. civ.. Tale giudizio di sussunzione del fatto concreto nella norma elastica non può essere censurato in sede di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che non attiene alla motivazione del fatto storico, ma alla coerente concretizzazione della norma generale rispetto agli standard conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale. È, pertanto, inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa valutazione e ricostruzione dei fatti di causa.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale, aveva rigettato la domanda del lavoratore, dipendente con mansioni di operatore ecologico, volta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per giusta causa per grave violazione dei doveri contrattuali e degli obblighi di diligenza e fedeltà nello svolgimento delle mansioni assegnategli.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 cod. civ. e 18 legge n. 300/1970, nonché delle norme del CCNL, censurando la ritenuta proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto le censure svolte si risolvevano nella mera contrapposizione di una diversa valutazione dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimità. Il sindacato sulla valutazione di proporzionalità del licenziamento, ha precisato la Corte, non è relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione.
In forza di tale principio, l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 cod. civ. — norma definita “elastica” — compiuta dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo mediante una specifica denuncia di non coerenza del giudizio di sussunzione rispetto agli standard conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale, con richiamo ai precedenti di legittimità, tra cui Cass. n. 13534/2019 e Cass. n. 88/2023.
Tale limitazione del sindacato di legittimità opera tanto più in presenza di una pronuncia di merito doppia conforme, come nel caso in esame, in cui il giudizio di proporzionalità era stato già confermato in entrambi i gradi di merito.
Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva indicato su quale previsione contrattuale collettiva la condotta sarebbe stata sanzionabile solo con una misura conservativa, così da consentire il riferimento alla scala valoriale formulata dalle parti sociali quale parametro di valutazione.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, oltre al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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