Inammissibili i motivi che chiedono una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 5354 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali, si limiti a proporre una diversa lettura delle fonti probatorie già valutate dal giudice di merito: un siffatto motivo trasformerebbe la Corte di legittimità in un ulteriore giudice del fatto. Il riconoscimento dell’imputato, operato dai testimoni e corroborato da ulteriori elementi, costituisce prova logica e coerente che non può essere rivalutata in sede di legittimità. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in cassazione, purché non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., ritenuti preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Lecce per un furto commesso in un’abitazione. La sentenza di gravame ha confermato l’affermazione di responsabilità fondata, tra l’altro, sul riconoscimento operato da due testimoni che avevano osservato le fasi del reato e sull’intestazione dell’auto utilizzata per commetterlo.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo il vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e, con un secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevandone l’inammissibilità. Il ricorso riproduce censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e si risolve in mere doglianze di fatto, finalizzate a una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità.

La Corte ricostruisce l’iter argomentativo dei giudici di appello: i testimoni avevano ritenuto l’imputato molto somigliante a uno degli autori del furto e tale indicazione, valutata insieme all’intestazione dell’auto usata per commetterlo, costituiva indice di certezza del riconoscimento, in assenza di tesi alternative offerte dall’imputato.

Da qui il principio: il ricorrente chiede una nuova lettura degli elementi di fatto e l’adozione di diversi parametri di ricostruzione, ma un simile procedimento è inammissibile perché trasformerebbe la Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto, in assenza di specifici travisamenti.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara parimenti inammissibile. Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, basata sul valore dei beni trafugati, sulla violenza adoperata sulla porta d’ingresso, sull’aver agito in pieno giorno con altre tre persone e sui numerosi precedenti penali.

Il giudizio sul trattamento sanzionatorio non può quindi formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, in conformità al consolidato principio richiamato dalla Corte (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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