Mancata produzione dei contratti di conto corrente addebitabile alla banca (Cass. civ. Sez. 1 n. 1137 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di conto corrente bancario, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, il giudice di merito può ricostruire i saldi attraverso mezzi di prova ulteriori, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui gli estratti sono stati prodotti. La mancata produzione in giudizio dei contratti di conto corrente è addebitabile alla banca quando il cliente, che agisce per la declaratoria di nullità delle clausole, ne abbia chiesto la consegna ex art. 119 TUB e l’istituto abbia rifiutato, atteso che la consegna di copia del contratto corrisponde a un diritto di credito del cliente e che ai contratti bancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applica il limite decennale di conservazione. La mancata impugnazione degli estratti conto nel termine di cui all’art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile e non preclude la contestazione della validità del contratto da cui derivano. La rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione per difetto di forma dell’apertura di credito incontra il limite dell’interesse del contraente debole, il quale può fornire la prova del proprio affidamento anche per facta concludentia.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno, su azione del correntista, ha dichiarato la nullità delle clausole relative a interessi ultralegali e altre commissioni contenute in due contratti di conto corrente, accertando l’illegittimo addebito di somme per interessi non dovuti. La banca, soccombente in primo grado, ha proposto appello, respinto dalla Corte d’Appello di Firenze, che ha ritenuto assolto l’onere del correntista di produrre gli estratti conto, essendo comunque possibile la ricostruzione contabile del conto, e ha addebitato alla banca la mancata produzione dei contratti, non avendo ottemperato all’istanza di consegna ex art. 119 TUB.
La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo la violazione delle norme sull’onere della prova, sulla prescrizione e sulla commissione di massimo scoperto, sull’anatocismo e sugli interessi usurari. Il correntista e la società hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi, incentrati rispettivamente sull’onere della prova della produzione dei contratti e degli estratti conto, sulla prescrizione e sulla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica in materia di CMS, anatocismo e interessi usurari.
Quanto al primo motivo, la S.C. ha ritenuto infondata la censura relativa alla produzione degli estratti conto, richiamando il principio per cui il giudice di merito può sempre ricostruire i saldi con mezzi di prova ulteriori quando la produzione non sia integrale. Ha invece valorizzato, per la mancata produzione dei contratti, la circostanza che il cliente aveva richiesto la consegna ex art. 119 TUB e in sede processuale ex art. 210 c.p.c., e che la banca aveva rifiutato opponendo il limite temporale dei dieci anni. Tale limite, ha chiarito la Corte, non si applica ai contratti bancari, essendo la consegna di copia del contratto un diritto di credito del cliente, con la conseguenza che l’inadempimento è imputabile all’istituto di credito.
Quanto alla mancata contestazione degli estratti conto, la Corte ha precisato che la decadenza di cui all’art. 1832 c.c. opera solo sul piano contabile e non incide sulla validità del contratto. Ha infine dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo alla prescrizione, rilevando che la statuizione di irrilevanza dell’eccezione era coperta da giudicato interno, non essendo stata impugnata specificamente in appello, e ha richiamato il principio per cui la prova dell’affidamento, in caso di apertura di credito viziata da difetto di forma, può essere fornita anche attraverso gli estratti conto e i riassunti scalari.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per genericità: la censura sulla CMS ante 2009 non ha svolto la verifica richiesta dalle Sezioni Unite n. 16303 del 2018 circa la separata comparazione tra tasso effettivo globale e CMS rispetto alle soglie; l’affermazione dell’esistenza di un patto scritto sul tasso ultralegale è mera confutazione del giudizio di fatto; per l’anatocismo, in applicazione del principio espresso da Sez. I n. 27460 del 2025, occorre lo specifico patto scritto successivo alla delibera CICR, non essendo sufficiente la mera ottemperanza alla delibera stessa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1832 c.c. – Approvazione del conto
- Art. 210 c.p.c. – Ordine di esibizione alla parte o al terzo
- Art. 119 TUB – Comunicazioni periodiche alla clientela