Pensione privilegiata: aggravamento accertato dal CML e decorrenza dalla visita (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 86 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti, la legittimazione passiva sussiste in capo sia all’amministrazione datrice di lavoro sia all’ente previdenziale competente alla liquidazione del trattamento: le attribuzioni di ordinatore di spesa costituiscono mera ripartizione interna di competenze, riconducibile alla figura unitaria dell’obbligato passivo. L’accertamento dell’aggravamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, ai fini della pensione privilegiata, è demandato al Collegio medico legale istituito presso la Corte dei conti, il cui parere, se immune da vizi logici e fondato su completa rappresentazione dei fatti, è condivisibile dal giudice. È inammissibile l’eccezione di ne bis in idem quando la precedente pronuncia abbia definito il giudizio in via preliminare, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto della previa definizione in via amministrativa: tale decisione non osta alla riproposizione una volta venuta meno la causa di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente, brigadiere capo della Guardia di finanza in congedo, chiede il riconoscimento dell’aggravamento di un’infermità già ritenuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica, con conseguente ascrizione alla tabella A e diritto alla pensione privilegiata ordinaria. La Commissione medica ospedaliera, dopo visita, aveva negato l’aggravamento; l’INPS non aveva riscontrato nei termini la domanda di pensione, su cui si era formato il silenzio rifiuto.

Costituitisi in giudizio, il Ministero dell’economia e la Guardia di finanza eccepiscono il proprio difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem, essendo stata già respinta identica domanda con sentenza divenuta irrevocabile. Nel merito contestano l’infondatezza della pretesa, richiamando gli esiti dell’accertamento che avevano escluso l’aggravamento.

La Motivazione della Corte

Il giudice respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da entrambi i resistenti. In relazione al petitum e alla causa petendi sussiste la legittimazione di ciascuno: da un lato la competenza dell’INPS nella liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, dall’altro la qualità di amministrazione datrice di lavoro. Le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono, secondo un condivisibile orientamento, mera ripartizione di competenza di apparati che compongono la figura unitaria dell’obbligato passivo; sussiste quindi l’interesse a che la sentenza faccia stato verso l’amministrazione che ha emesso l’atto e verso l’ente tenuto al pagamento (Sez. Veneto, sent. 179/2018).

Quanto al ne bis in idem, la Corte rileva che la precedente pronuncia richiamata non ha affrontato il merito: il giudizio fu definito in via preliminare, dichiarando inammissibile il ricorso per difetto della previa definizione della domanda in via amministrativa. Tale decisione non osta alla riproposizione del ricorso una volta cessata la causa di inammissibilità, come nel caso di specie.

Nel merito, la domanda è accolta in esito all’accertamento medico legale disposto con ordinanza istruttoria. Il Collegio medico legale, esaminati gli atti e le risultanze della visita, ha ritenuto che la patologia, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, abbia subito un aggravamento e sia meritevole di ascrizione all’ottava categoria della tabella A, con decorrenza correlata all’epoca della visita collegiale.

La Corte condivide le conclusioni del CML, fondate su completa rappresentazione dei fatti e prive di vizi logici, e accoglie il ricorso accertando l’aggravamento, l’ascrivibilità all’ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978 e il consequenziale diritto alla pensione privilegiata con la decorrenza indicata. Sugli arretrati liquida l’importo più favorevole tra interessi legali e rivalutazione ISTAT, ai sensi dell’art. 150 disp. att. c.p.c., secondo il principio del cumulo parziale affermato dalle SS.RR. n. 10/2002/QM, dalla maturazione dei singoli ratei all’effettivo soddisfo. Le spese sono compensate, avendo l’esito della controversia richiesto un accertamento tecnico non disponibile d’ufficio dalle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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