Inammissibilità del ricorso all’Arbitro Assicurativo per sinistro devoluto alle aree speciali antifrode (Arbitro Assicurativo n. 806 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso all’Arbitro Assicurativo quando l’impresa di assicurazione abbia devoluto il sinistro alle proprie aree speciali antifrode, purché tale rimessione sia supportata da una pur minima argomentazione e da evidenze documentali. La mera assegnazione del sinistro alle aree speciali non determina un automatismo nella declaratoria di inammissibilità, ma il Collegio è chiamato a una valutazione complessiva alla luce delle deduzioni delle parti. Se ai fini della decisione risultano necessari accertamenti istruttori che l’Arbitro non può disporre, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 215 del 2024.

Il Fatto

Il ricorrente, coinvolto in un sinistro stradale del 20 maggio 2025 e rimasto vittima di un tamponamento a catena, chiedeva all’impresa di assicurazione il risarcimento dei danni materiali e delle lesioni personali subite. L’impresa negava la richiesta risarcitoria e, nella fase del reclamo, affidava la gestione del sinistro al proprio ufficio Aree Speciali. Il ricorrente, esperita senza successo la fase del reclamo, adiva l’Arbitro Assicurativo chiedendo la liquidazione dei danni. L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso, sostenendo la necessità di accertamenti istruttori preclusi all’Arbitro, la indeterminatezza della domanda e l’incompatibilità dei danni con la dinamica del sinistro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’impresa ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto ministeriale n. 215 del 2024 per devoluzione del sinistro all’ufficio antifrode. L’esame prende le mosse dall’art. 148, comma 2-bis, cod. delle assicurazioni private, il quale consente all’impresa di non formulare l’offerta risarcitoria entro i termini ordinari qualora emergano indici di anomalia definiti dall’IVASS o incongruenze documentate del danno dichiarato, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti.

Il Collegio ha richiamato le lettere al mercato IVASS del 14 settembre 2012 e del 29 aprile 2024, le quali precisano che la partita di danno può essere definita senza seguito per attività antifrode solo se oggetto di approfondimento e se sussistono attività integrative rispetto all’ordinario processo liquidativo, oggettivamente dirimenti per l’accertamento dell’esistenza del danno o dell’evento.

Pur consapevole della posizione espressa dall’IVASS nella pubblica consultazione sul documento n. 1/2025, secondo cui l’Arbitro non può esprimersi sulla fraudolenza del sinistro, il Collegio ha escluso un mero automatismo tra l’assegnazione del sinistro alle aree speciali e la declaratoria di inammissibilità. La rimessione alle aree speciali deve essere supportata da una ancorché minima argomentazione, a tutela del principio del contraddittorio dinanzi all’Arbitro.

Nel caso di specie, l’impresa ha motivato il diniego evidenziando che i danni riscontrati sul veicolo non risultano compatibili con la dinamica del sinistro denunciata (come emergerebbe dalla perizia dell’11 dicembre 2025) e che non è accertata la responsabilità dell’assicurato, il quale non ha confermato l’evento. Il ricorrente, inoltre, non ha fornito riscontro alla richiesta di integrazione documentale, inclusa la richiesta di testimonianze, non avendo fornito le generalità del soggetto che avrebbe assistito alla dinamica. Tali argomentazioni, supportate da evidenze documentali, giustificano la rimessione alle aree speciali e rendono necessari accertamenti istruttori preclusi all’Arbitro. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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