Spese di salvataggio rimborsabili anche fuori dalla garanzia danni diretti (Arbitro Assicurativo n. 777 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le spese sostenute dall’assicurato per individuare la causa di un sinistro rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 1914 cod. civ. quando, inserendosi nel processo causale già avviato, risultino obiettivamente idonee a impedirne la prosecuzione o l’aggravamento del danno, purché sostenute in modo ragionevole. Tale diritto al rimborso opera a prescindere dall’operatività della garanzia contrattuale per danni diretti, qualora il medesimo evento abbia attivato la distinta garanzia di responsabilità civile verso terzi. Il rimborso è invece escluso per le prestazioni complesse di cui non sia documentalmente accertabile la quota strettamente funzionale all’arresto del fenomeno dannoso.

Il Fatto

Il ricorrente, assicurato per la responsabilità civile verso terzi, aveva provocato infiltrazioni d’acqua nell’immobile sottostante, i cui danni erano stati risarciti dall’impresa di assicurazione. Per individuare la causa delle infiltrazioni ed evitare l’aggravarsi del danno, egli aveva sostenuto spese di ricerca del guasto, chiedendone il rimborso all’impresa. Quest’ultima aveva negato la copertura, ritenendo inoperante la garanzia accessoria “Ricerca e riparazione del guasto” per difetto del presupposto della rottura accidentale di una tubazione, essendo le infiltrazioni riconducibili a un difetto di sigillatura di doccia o vasca.

Il ricorrente contestava il diniego, invocando l’art. 1914 cod. civ. in tema di obbligo di salvataggio, e lamentava altresì irregolarità nello svolgimento del sopralluogo peritale. L’impresa resisteva, ribadendo l’inoperatività della garanzia contrattuale e la riferibilità delle spese di salvataggio alla sola conservazione delle cose assicurate.

La Motivazione del Collegio

Il Collegio rileva che, nel caso di specie, il medesimo evento aveva attivato non solo la garanzia per danni diretti ma anche la distinta garanzia di responsabilità civile verso terzi, nell’ambito della quale l’impresa aveva riconosciuto la propria obbligazione risarcitoria. Da ciò discende che le spese sostenute dall’assicurato per individuare la causa delle infiltrazioni non erano finalizzate unicamente alla conservazione del proprio immobile, ma risultavano funzionali a impedire la prosecuzione del fenomeno infiltrativo e l’aggravamento del danno già verificatosi nei confronti del terzo.

Il Collegio richiama il disposto dell’art. 1914, secondo comma, cod. civ., che riconosce all’assicurato il diritto al rimborso delle spese sostenute per evitare o diminuire il danno. Richiama altresì il principio affermato da Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1749, secondo cui costituiscono spese di salvataggio gli interventi che, inserendosi nel processo causale già avviato dal sinistro, siano obiettivamente idonei a impedirne la produzione o il completamento, purché sostenute in modo ragionevole.

Alla luce di tali principi, il Collegio esclude che l’operatività dell’art. 1914 cod. civ. possa essere condizionata dalla distinta questione concernente la garanzia contrattuale “Ricerca e riparazione del guasto”: l’attività di ricerca della causa delle infiltrazioni, successiva al verificarsi del sinistro, era obiettivamente diretta a limitare l’aggravamento del danno al terzo e, pertanto, le relative spese sono rimborsabili.

Quanto all’ammontare, il Collegio riconosce il rimborso solo per le fatture documentalmente riferibili con certezza all’attività di ricerca della perdita, mentre esclude quello relativo alla fattura concernente una prestazione complessa, non essendo possibile accertare quali lavorazioni fossero strettamente necessarie ad arrestare il fenomeno dannoso e quale parte del corrispettivo fosse a esse riferibile.

Infine, le doglianze relative alla mala gestio peritale sono ritenute meramente assertive e generiche, inidonee a dimostrare profili di illegittimità nell’accertamento tecnico svolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1914 c.c.

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