Prescrizione, vincolo di polizza, motivazione apparente, valore a nuovo (Cass. civ. Sez. 3 n. 23342 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., la sentenza di appello che accolga l’eccezione di prescrizione del credito indennitario senza avere preliminarmente analizzato natura ed effetti della clausola di vincolo a favore del creditore finanziatore, recependo acriticamente l’assunto dell’identità di posizione tra assicurata e vincolataria. Ove la polizza subordini il pagamento dell’indennizzo al consenso scritto della banca, il giudice è tenuto a verificare se il dies a quo della prescrizione biennale decorra solo dal momento in cui il diritto sia divenuto esigibile, non potendosi pretendere dall’assicurata l’interruzione del termine in costanza di una condizione che esclude l’esigibilità. In tema di interpretazione del contratto, la clausola che subordina il supplemento per valore a nuovo al “rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere” non può essere interpretata nel senso che la sostituzione di più unità distrutte con un’unica unità escluda di per sé la ricorrenza della condizione, dovendosi verificare l’equivalenza funzionale e di rendimento del nuovo bene.
Il Fatto
La società, acquirente di un capannone con fondi erogati da una banca, lo concedeva in locazione e lo assicurava contro i danni tramite la capogruppo, con polizza stipulata con più compagnie coassicuratrici e con previsione di un vincolo a garanzia dell’istituto finanziatore. A seguito di un incendio, la compagnia emetteva quietanza per la liquidazione dei danni, sottoscritta dalla sola conduttrice, nella quale si dava atto che alcune partite rimanevano sospese in attesa delle liberatorie dei vincolatari. Solo in data successiva la banca autorizzava il pagamento diretto dell’indennizzo all’assicurata, che, non avendo ottenuto quanto dovuto, richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo, opposto dalle compagnie con eccezione di prescrizione biennale del diritto all’indennizzo.
Il Tribunale accoglieva l’eccezione e revocava il decreto, riconoscendo però la responsabilità contrattuale della compagnia per la violazione del dovere di buona fede e condannandola al risarcimento dei danni. La Corte d’appello, adita da entrambe le parti, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, escludendo la violazione della buona fede e la tacita rinuncia alla prescrizione. Le società ricorrevano per cassazione con undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i primi due motivi, ravvisando il vizio di motivazione apparente nella sentenza impugnata, la quale, nel confermare la decisione di primo grado sull’eccezione di prescrizione, si era limitata ad un’apodittica condivisione dell’assunto dell’identità di posizione tra assicurata e vincolataria, senza svolgere un’autonoma e adeguata valutazione delle censure prospettate dall’appellante.
La S.C. ha precisato che la motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione e l’iter logico seguito dal giudice, non potendo l’interprete essere lasciato a colmare le lacune con congetture. Ha inoltre chiarito che la sentenza di appello è legittimamente motivata per relationem solo ove il giudice, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, consentendo di ricavare un percorso argomentativo adeguato.
Nel caso di specie, il giudice d’appello non aveva analizzato la natura e gli effetti della clausola di vincolo, che escludeva il diritto dell’assicurato di esigere il pagamento dell’indennizzo sino al consenso scritto dell’istituto, né aveva valutato se la facoltà di interrompere la prescrizione spettasse indifferentemente all’assicurata e alla vincolataria o solo alla prima, e se la decorrenza del termine fosse subordinata al rilascio del nulla osta. L’apodittico inciso sulla presunta identità di posizione non poteva supplire a tale carenza argomentativa, poiché la questione era centrale e determinante per la decisione.
Con riguardo al settimo motivo, relativo al supplemento per valore a nuovo, la Corte ha ritenuto fondata la censura di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale. La clausola contrattuale, nel prevedere il pagamento del supplemento dopo il “rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere”, non consentiva di escludere la ricorrenza della condizione per il solo fatto che l’assicurata avesse acquistato un unico capannone in sostituzione di quelli distrutti, difettando una verifica circa l’equivalenza funzionale e di rendimento del nuovo bene rispetto a quelli preesistenti. L’interpretazione del giudice di merito risultava, quindi, insostenibile sul piano logico e giuridico, perché non rispettosa della formulazione letterale della clausola, che espressamente consentiva anche l’acquisto di “enti appartenenti a terzi” o la ricostruzione di “più enti a fronte di un solo ente danneggiato”, ovvero il rimpiazzo con beni di “rendimento equivalente”.
La Corte ha, pertanto, accolto il primo, il secondo e il settimo motivo, dichiarando assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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