Inammissibile il ricorso per cassazione senza localizzazione degli atti (Cass. civ. n. 32828 del 27.11.2023)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non riporti né indichi le parti dell’atto di appello che hanno specificamente posto la questione, non essendo sufficiente un generico rinvio al contenuto delle difese svolte nei gradi di merito. Il principio di autosufficienza impone di indicare anche la sede processuale in cui il documento o l’atto risulta prodotto, sicché la mancata “localizzazione” del documento basta per la declaratoria di inammissibilità, senza necessità di verificare il contenuto. L’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, ma la relativa censura, se proposta come error in iudicando, preclude alla Corte di legittimità l’esame degli atti. La critica alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio non integra omesso esame di un fatto storico, risolvendosi in mere argomentazioni difensive su un elemento istruttorio.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo aveva accolto la domanda di un attore volta ad ottenere la declaratoria di proprietà di un garage, condannando il convenuto al rilascio del locale e al pagamento di un’indennità di occupazione. Il soccombente aveva proposto appello, deducendo, tra l’altro, l’avvenuta prescrizione del diritto avversario e la nullità della clausola di trasferimento per violazione della c.d. Legge Tognoli. La Corte d’appello di Palermo aveva rigettato l’impugnazione, confermando la prescrizione del diritto e dichiarando la novità della questione di nullità. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre la controparte è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo, relativo alla mancata considerazione di una clausola condizionale del preliminare e delle risultanze della CTU, dichiarandolo inammissibile. Quanto al primo profilo, la doglianza non riportava le parti dell’atto di appello che avrebbero specificamente posto la questione della condizione negativa, non bastando un generico riferimento al contenuto delle difese svolte. La Corte ha precisato che il principio di autosufficienza impone di indicare anche la sede processuale in cui l’atto o documento è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” determina l’inammissibilità del ricorso.

La Corte ha inoltre chiarito che, pur essendo l’eccezione di interruzione della prescrizione un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello sulla base di fatti documentati “ex actis”, nella specie il ricorrente aveva denunciato un error in iudicando, preclusivo per il giudice di legittimità dell’esame degli atti. Quanto al profilo di omessa motivazione, la censura è risultata inammissibile perché, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato è circoscritto al “minimo costituzionale” e le conclusioni della CTU non costituiscono un fatto storico, ma un elemento istruttorio. Infine, la Corte ha rilevato la ricorrenza della doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura.

Il secondo motivo, riguardante la nullità della clausola di trasferimento per violazione della Legge Tognoli, è stato anch’esso dichiarato inammissibile. La Corte d’appello aveva utilizzato una doppia ratio decidendi: la prima relativa al riconoscimento del diritto reale d’uso, non oggetto di contraddittorio in primo grado; la seconda, non impugnata dal ricorrente, basata sulla mancata produzione dell’atto di acquisto e sulla circostanza, coperta dal giudicato, della mancanza del vincolo a parcheggio. La mancata impugnazione della seconda ratio, idonea da sola a sostenere la decisione, rende inammissibile il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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