Omessa distrazione delle spese: si corregge con il procedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 16699 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile non è costituito dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta qualificarsi come domanda autonoma, bensì dal procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. Tale rimedio, in linea con l’art. 93, secondo comma, c.p.c., è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Il Fatto
La procedura trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un’IPAB, a favore di un professionista, per il pagamento di un compenso. Il Tribunale aveva revocato il decreto, ritenendo la natura pubblica dell’ente e la conseguente necessità della forma scritta ad substantiam dei contratti professionali.
La Corte d’appello, in riforma, aveva riconosciuto la natura privata dell’IPAB, rigettando l’opposizione. Il ricorso per cassazione del Comune, successore a titolo universale dell’ente, era stato rigettato con ordinanza della Seconda Sezione. La causa è stata nuovamente chiamata in camera di consiglio per la correzione dell’errore materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che i difensori della parte vittoriosa avevano chiesto la distrazione delle spese, dichiarandosi antistatari, ma l’ordinanza di rigetto aveva omesso di pronunciarsi su tale istanza.
Richiamando il principio secondo cui l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione non è impugnabile con i mezzi ordinari, in quanto non costituisce domanda autonoma, la Corte afferma che il rimedio corretto è il procedimento di correzione dell’errore materiale, in applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c.
Tale soluzione, prosegue la Corte, è conforme al disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c., che al procedimento di correzione si richiama per l’ipotesi in cui la parte abbia già soddisfatto il credito del difensore. Essa garantisce, inoltre, il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consentendo al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.
Il rimedio è ritenuto applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione, in forza del richiamo di cui all’art. 391-bis c.p.c., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 5082 del 26 febbraio 2024).
La Corte accerta quindi la sussistenza dell’errore materiale e dispone l’integrazione dell’ordinanza con la distrazione delle spese in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, senza pronuncia sulle spese della presente procedura.
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Nota della Redazione
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