Il ricorso “per assemblaggio” viola il principio di autosufficienza (Cass. civ. Sez. 3 n. 13326 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione redatto “per assemblaggio”, mediante la giustapposizione di documenti riprodotti nella loro integralità, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, poiché l’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni deve essere espressa mediante un discorso linguistico organizzato in una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi. Non è radicalmente escluso l’inserimento di documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, ma non può essere demandato all’interprete ricercare gli elementi rilevanti all’interno dei documenti riprodotti, ricostruendo una connessione logica non esplicitamente affermata dalla parte. Tale tecnica redazionale determina la carenza del requisito di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c., requisito che non può essere desunto per estrapolazione dall’illustrazione dei motivi.
Il Fatto
La ricorrente, creditrice dell’impresa individuale di un carrozziere per una somma di € 1.089,00, otteneva un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace. Il carrozziere proponeva opposizione e il Giudice di Pace di Bergamo, con sentenza, accoglieva l’opposizione revocando il decreto. La ricorrente proponeva appello, contestando l’errata valutazione delle prove. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, dichiarava d’ufficio l’inammissibilità dell’appello, ritenendo che il valore della causa, inferiore a € 1.100,00, non consentisse il gravame, trattandosi di sentenza pronunciata secondo equità ex artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c. sui criteri di determinazione del valore della causa. A suo avviso, il Tribunale avrebbe errato valutando la causa in € 1.089,00, considerando la sola sorte capitale e non anche gli interessi, come richiesto dall’art. 10 c.p.c.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, non entrando nel merito della questione sulla determinazione del valore della causa. Il ricorso, infatti, era stato redatto “per assemblaggio”: ben 55 delle 61 pagine complessive consistevano nella pedissequa riproduzione dei pregressi atti di causa. Tale tecnica è stata ritenuta lesiva del principio di autosufficienza, che postula un discorso linguistico organizzato e coerente.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, citando Cass. Sez. 1, n. 33353 del 2023, Cass. Sez. L., n. 26837 del 2020 e Cass. Sez. 6-3, n. 3385 del 2016, secondo cui la riproduzione integrale degli atti non può supplire alla carenza del requisito di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c., né questo può essere desunto per estrapolazione. La Corte ha precisato che l’inserimento di documenti per la migliore comprensione del testo non è radicalmente escluso, ma l’atto deve comunque contenere una esposizione chiara e sintetica dei fatti e delle ragioni.
In assenza di attività processuale dell’intimata, non vi era luogo a statuizione sulle spese. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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