Prova indiziaria della guida e diniego della particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 39913 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali stradali, la prova della conduzione del veicolo può essere desunta da plurimi elementi indiziari gravi e concordanti; non si determina alcuna inversione dell’onere della prova, ma è l’imputato a dover allegare circostanze credibili dirette a dimostrare che il mezzo era condotto da altri. Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è legittimamente motivato con riferimento agli specifici elementi del fatto, non essendo necessaria la disamina di tutti i criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che riproponga censure già vagliate dal giudice di merito senza una critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato l’affermazione di responsabilità per i residui reati di cui agli artt. 189 cod. strada e 590 cod. pen., contestando, con un primo motivo, il vizio motivazionale sull’attribuzione della guida del veicolo al momento dei fatti e, con un secondo motivo, la mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII rileva anzitutto che i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché si limitano a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da una necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nel merito della prova della conduzione del veicolo, la Corte osserva che i giudici del gravame hanno dato conto degli elementi di prova raccolti: l’incidente si era verificato in una fascia oraria determinata e il ricorrente era stato trovato poco dopo a bordo del furgone, fermo al centro della strada, con evidenti sintomi di ebbrezza. Alla luce di tali risultanze, non è ipotizzabile che il mezzo potesse essere stato condotto da altri.

Non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui, non essendo il ricorrente stato visto alla guida, non vi sarebbe prova di tale circostanza. Ad avviso della Corte, aderire a tale impostazione significherebbe ignorare l’esistenza della prova indiziaria e porterebbe a escludere conseguenze penali proprio nei casi più gravi. La giurisprudenza di legittimità, richiamata nel provvedimento, ha chiarito che, in situazioni in cui plurimi elementi indiziari portino a ritenere che un soggetto fosse alla guida, senza alcuna inversione dell’onere della prova, è lo stesso soggetto a dover allegare circostanze credibili che portino a ritenere il contrario.

Quanto al secondo motivo, il profilo è giudicato manifestamente infondato. La Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta, ha motivato il diniego della invocata causa di non punibilità con il riferimento a specifici elementi del fatto, valorizzando il grave pericolo per la circolazione stradale derivante dallo stato di ebbrezza e dall’essersi addormentato nel veicolo lasciandolo al centro della strada. La sentenza si colloca così nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/2/2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.

La Corte richiama poi il principio per cui il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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