La connivenza passiva non integra concorso di persone nel reato (Cass. pen. Sez. 7 n. 5498 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera presenza sul luogo del delitto, non accompagnata da un contributo causale apprezzabile, integra connivenza passiva e non concorso di persone nel reato. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che riproponga censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, senza operare un confronto con gli argomenti giuridici posti a fondamento della decisione impugnata; parimenti inammissibili sono le deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale con cui l’imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, nn. 2 e 7, 99, comma 4, cod. pen., così riqualificata la condotta originariamente contestata. L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo, la violazione dell’art. 110 cod. pen. per aver la sentenza impugnata ritenuto la sussistenza del concorso sulla base della mera presenza, qualificabile come connivenza passiva; con il secondo, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione per travisamento delle emergenze processuali.
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale ha ritenuto i motivi di ricorso non consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo è stato reputato meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito: il ricorrente non ha operato alcun confronto con i corretti argomenti giuridici esposti nella sentenza impugnata.
Quanto alla dedotta connivenza passiva, la Corte ha richiamato le valutazioni del giudice di primo grado — da leggere unitamente alla sentenza di appello — che aveva evidenziato la piena responsabilità dell’imputato. In particolare, gli operanti avevano riferito di aver visto l’imputato e il coimputato scendere dalle rispettive auto e aggirarsi tra quelle in sosta; un testimone aveva riconosciuto nell’imputato colui che aveva infranto il vetro dell’auto, senza che sussistessero motivi di dubbio sulla sua attendibilità.
Il giudice di merito aveva inoltre affermato la certezza di un contributo causale apprezzabile: l’imputato si era recato con il coimputato sul luogo del delitto, era rimasto nelle vicinanze in funzione di palo fino a che l’altro non riusciva a mettere in moto l’auto trafugata, ed era ripartito seguendolo fino al luogo dove quest’ultimo parcheggiava l’auto rubata, per poi riaccompagnarlo indietro a recuperare la propria vettura.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, essendo privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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