Ricorso per cassazione inammissibile contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p (Cass. pen. Sez. 7 n. 16993 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Parimenti inammissibili sono le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Il Fatto

La Corte di Appello di Napoli aveva parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Napoli nei confronti di tre imputati, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto a uno degli imputati, la Corte aveva riconosciuto la continuazione con altra sentenza irrevocabile; quanto agli altri due, aveva applicato la pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa riqualificazione dell’imputazione associativa ascritta a uno di loro ai sensi del comma 2 dell’art. 74. I tre imputati avevano proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che due dei ricorrenti avevano rinunciato ai motivi di appello, accedendo al concordato. Le censure da loro formulate in sede di legittimità sono state dichiarate inammissibili, in conformità al consolidato insegnamento della Suprema Corte. Tale insegnamento, richiamato attraverso il precedente delle Sezioni Unite, esclude che possano essere dedotte in Cassazione doglianze concernenti la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale e il contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che due dei ricorrenti avevano rinunciato ai motivi di appello, accedendo al concordato. Le censure da loro formulate in sede di legittimità sono state dichiarate inammissibili, in conformità al consolidato insegnamento della Suprema Corte. Tale insegnamento, richiamato attraverso il precedente Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969, esclude che possano essere dedotte in Cassazione doglianze concernenti la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale e il contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo. Sono altresì precluse le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Quanto alle censure del terzo ricorrente, relative al riconoscimento della sua posizione apicale nel sodalizio, la Corte le ha ritenute reiterative e volte a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite. La motivazione impugnata, valorizzando gli elementi indicativi di un chiaro ruolo organizzativo e della sua funzione di riferimento per gli altri sodali, è stata giudicata immune da censure deducibili in sede di legittimità. La Corte ha precisato che tali elementi non risultavano vulnerati dalle precarie condizioni economiche dell’imputato, conseguenti al sequestro della droga.

La residua censura, concernente l’aumento di pena per la continuazione, è stata infine dichiarata manifestamente infondata. La Corte territoriale aveva esaustivamente motivato la determinazione dell’aumento, riconoscendo il ruolo di diretto protagonista e la maggiore gravità del fatto, successivo alle altre importazioni e perciò indicativo di pervicacia criminosa. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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