Inappellabilità dell’ordinanza ex art. 445-bis c.p.c. e principio dell’apparenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14692 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta secondo il principio dell’apparenza, con esclusivo riferimento alla qualificazione dell’azione operata dal giudice che ha emesso il provvedimento, anche se non corretta, e a prescindere dalla qualificazione data dalle parti. Il principio dell’apparenza prevale sul contrapposto criterio sostanzialistico quando la qualificazione, ancorché erronea, sia espressione di una consapevole scelta del giudicante, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte sul regime di impugnazione. Ne consegue che l’ordinanza con cui il Tribunale, nell’ambito del procedimento ex art. 445-bis c.p.c., dichiari inammissibile il ricorso per decadenza dall’azione senza fare luogo a consulenza tecnica, è provvedimento definitorio e, ai sensi del settimo comma della stessa disposizione, non è appellabile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto domanda per l’accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione di reversibilità. Il Tribunale aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando l’intervenuta decadenza triennale dall’azione giudiziaria ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame, qualificando l’atto introduttivo come ricorso ex art. 445-bis c.p.c. in ragione della sua intestazione e del suo contenuto, e ritenendo perciò inappellabile, ai sensi dell’ultimo comma della stessa norma, la pronuncia resa nella fase preliminare. Il ricorrente ha impugnato la decisione in cassazione con due motivi, deducendo l’omessa e contraddittoria motivazione e la violazione dell’art. 445-bis c.p.c., sul presupposto che la domanda andava qualificata come volta al riconoscimento del diritto alla prestazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente la censura di motivazione e quella di violazione di legge, muovendo dalla qualificazione della domanda. Il ricorrente sosteneva che il giudice del merito avrebbe dovuto valorizzare il tenore sostanziale dell’atto, qualificandolo come domanda di riconoscimento del diritto alla pensione, benché nell’intestazione fosse stato richiamato l’art. 445 c.p.c. in luogo dell’art. 442 c.p.c.

Il primo motivo è respinto. La Corte rileva che la Corte territoriale ha qualificato il ricorso in base all’intestazione formale e al contenuto dell’atto, costituito dall’accertamento del possesso del requisito sanitario. La motivazione non presenta argomentazioni contrastanti tali da impedire l’individuazione della ratio decidendi. Inoltre, il vizio di motivazione è deducibile in cassazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico-naturalistico, decisivo e oggetto di discussione, con conseguente inammissibilità delle censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione.

Anche il secondo motivo è infondato. La Corte afferma che il regime di impugnazione deriva dalla qualificazione della domanda compiuta dal giudice nel provvedimento, richiamando il principio dell’apparenza e i precedenti Cass. n. 3484/2024, Cass. n. 12876/2016 e Cass. n. 11012/2007. L’orientamento è consolidato e la Corte intende dargli continuità.

Il principio dell’apparenza prevale sul criterio sostanzialistico quando la qualificazione, pur non corretta, scaturisca da una consapevole scelta del giudice, anche non esplicitata, ingenerando nel litigante un affidamento incolpevole sul mezzo di impugnazione — così Cass. n. 38587 del 2021 e Cass. n. 1437/2024. Nel caso di specie il Tribunale ha qualificato la domanda come ricorso ex art. 445-bis c.p.c., sia perché ha definito il giudizio con ordinanza, senza fare luogo a consulenza tecnica, sia perché la sentenza impugnata dà atto che l’appello contestava l’error in iudicando del primo giudice proprio nella qualificazione della domanda.

Da tale qualificazione deriva l’inappellabilità della pronuncia: il ricorso è respinto. Le spese di lite sono dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione esentativa ex art. 152 disp. att. c.p.c., con le conseguenti statuizioni sul contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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