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Inapplicabile la causa di non punibilità alla guida senza patente (Cass. pen. n. 21446 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga i motivi di appello e contenga censure concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, solo in caso di recidiva nel biennio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la sentenza di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116 cod. strada, per aver guidato senza patente. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e censurando il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, concernenti la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio. Tali profili, ha precisato la Corte, sono rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una motivazione congrua e adeguata, basata su corretti criteri di inferenza e su condivisibili massime di esperienza.

Nel merito, la Corte ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto alla contravvenzione di guida senza patente. Il requisito della non abitualità del comportamento, infatti, difetta in tale fattispecie, poiché la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, solo in caso di recidiva nel biennio. La Corte ha richiamato, sul punto, il precedente di Sez. 4, n. 28657 del 2024, Goleanu, Rv. 286812-01.

Quanto alle censure sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione dei giudici di merito, che avevano motivatamente negato le attenuanti generiche, in ragione dell’assenza di elementi positivi, e reputato inadeguate le sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito.

Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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