Minaccia generica e dolo specifico nel reato ex art 336 cod pen (Cass. pen. Sez. VI n. 34407 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di cui all’art. 336 cod. pen. l’atto contrario ai doveri di ufficio non appartiene all’elemento oggettivo della fattispecie, ma al dolo specifico, quale finalità che l’agente si propone con la propria condotta. Il reato è quindi consumato sia che l’attività commissiva o omissiva cui tende la minaccia sia già stata realizzata, sia che debba ancora esserlo. Non integra invece la fattispecie la reazione genericamente minatoria del privato, mera espressione di sentimenti ostili non accompagnata dalla prospettazione concreta di un danno ingiusto, idonea a turbare il pubblico ufficiale nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Il Tribunale di Paola, con sentenza del 16.09.2025, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 336 cod. pen. con la formula «perché il fatto non sussiste». Secondo il giudice di merito le minacce rivolte a pubblici ufficiali non erano state espresse per costringerli a compiere atti contrari ai doveri d’ufficio o a omettere atti del proprio ufficio, né per influire sulla loro attività: la condotta non aveva inciso minimamente sull’attività dei militari.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale, deducendo vizio della motivazione e violazione di legge. Nel ricorso si rappresenta che l’imputato minacciò i Carabinieri con plurime frasi intimidatorie mentre questi, dopo averlo condotto in caserma, redigevano un verbale di sequestro amministrativo del suo veicolo per violazione del codice della strada, pronunciando l’espressione «mi dovete lasciare andare (..) non vi preoccupate che poi ci vedremo (…) non vi preoccupate fate quello che dovete fare che dopo ci penso io».
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ricostruisce anzitutto la struttura dell’art. 336 cod. pen., chiarendo che l’atto contrario ai doveri di ufficio non integra l’elemento oggettivo del reato, ma quello soggettivo: si tratta di dolo specifico, che attiene alla finalità perseguita dall’agente. Ne deriva che, se la minaccia è accompagnata dall’intenzione di costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio, il delitto è consumato tanto se l’attività cui tende l’azione sia già stata posta in essere, quanto se debba ancora esserlo.
Il Collegio richiama sul punto una linea interpretativa consolidata, citando Sez. 6, n. 7346 del 22/01/2004 e Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022. Delinea poi il limite negativo della fattispecie: non integra il delitto la reazione genericamente minatoria del privato, quando costituisca mera espressione di sentimenti ostili non accompagnati dalla specifica prospettazione di un danno ingiusto, sufficientemente concreta da risultare idonea a turbare il pubblico ufficiale nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali. Sul punto richiama Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015 e Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte esamina l’espressione pronunciata dall’imputato e la qualifica come prospettazione generica, non univocamente riconducibile alla minaccia di un danno ingiusto, potendo connettersi, ad esempio, al proposito di una futura iniziativa legale. La frase, inoltre, non risulta immediatamente rivolta a impedire il compimento dell’attività dei pubblici ufficiali.
Su queste basi il ricorso del Procuratore generale è dichiarato inammissibile, con conferma della pronuncia assolutoria di primo grado.
Nota della Redazione
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