Incandidabilità per due turni elettorali dopo lo scioglimento del Comune (TAR Campania n. 793 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incandidabilità prevista dall’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 28, comma 1 bis, d.l. n. 113/2018, opera per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del consiglio comunale e in relazione alle elezioni del medesimo ente, non di qualunque altro Comune. La misura è condizionata alla dichiarazione di incandidabilità con provvedimento definitivo. Essa persegue una funzione insieme afflittiva e preventiva, volta a evitare il ricrearsi delle situazioni di ingerenza criminale e di grave dissesto che hanno causato lo scioglimento. Le censure che contestino le ragioni dello scioglimento o della dichiarazione di incandidabilità, già accertate con provvedimento definitivo del giudice ordinario, sono inammissibili. La disparità di trattamento è ravvisabile solo a fronte dell’identità assoluta delle situazioni, di cui l’interessato deve fornire prova rigorosa.
Il Fatto
La Sottocommissione Elettorale Circondariale competente ha ricusato, con delibera del 25 aprile 2026, la lista dei candidati a sindaco e consigliere comunale di un Comune della provincia di Avellino in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026. La ricusazione si fonda sulla incandidabilità del candidato sindaco di quella lista, dichiarata in applicazione dell’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 in relazione ai due turni elettorali successivi al decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale.
Alcuni candidati a consigliere comunale della medesima lista hanno impugnato la delibera davanti al TAR Campania, deducendo l’interpretazione estensiva della disciplina, l’insufficienza degli elementi presuntivi posti a fondamento della misura e una disparità di trattamento rispetto alla posizione del candidato sindaco contrapposto. Si sono costituiti la Prefettura e la Sottocommissione, chiedendo il rigetto del gravame; la Prefettura ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Prefettura, richiamando l’inequivoco tenore dell’art. 129, comma 3, d.lgs. n. 104/2010, che annovera tra i soggetti resistenti anche l’Ufficio Territoriale del Governo.
Nel merito, il provvedimento impugnato è ritenuto immune dai vizi dedotti. La ricusazione è stata disposta per l’incandidabilità del candidato sindaco, dichiarata in relazione ai due turni elettorali successivi al decreto di scioglimento del consiglio comunale. Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 28, comma 1 bis, d.l. n. 113/2018, che vieta la candidatura agli amministratori responsabili delle condotte causative dello scioglimento, qualora l’incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.
Quanto all’ambito oggettivo, il Tribunale richiama il principio per cui l’incandidabilità riguarda la prima tornata elettorale di ciascun livello istituzionale concernente il Comune oggetto dello scioglimento, e non un qualsiasi altro ente (Cons. Stato sez. III n. 3087 del 2018). La ratio è duplice: da un lato la funzione afflittiva, dall’altro la finalità preventiva, diretta a impedire che una nuova rielezione a breve distanza riproduca i fenomeni degenerativi che avevano giustificato l’intervento statale (TAR Campania, Napoli, sez. II n. 3289 del 2018). Tali considerazioni restano valide anche dopo la novella del 2018, che ha esteso il perimetro applicativo e prolungato la durata dell’incandidabilità da uno a due turni elettorali (Cass. civ. sez. I n. 31040 del 2023).
Le doglianze che contestano le ragioni della dichiarazione di incandidabilità e, prima ancora, dello scioglimento sono inammissibili, perché afferenti a vicende già accertate con provvedimento definitivo del giudice ordinario. La lamentata disparità di trattamento è poi esclusa, poiché tale vizio presuppone l’identità assoluta delle situazioni considerate, della quale l’interessato deve fornire prova rigorosa, evenienza non riscontrabile nel caso di specie (Cons. Stato sez. II n. 1482 del 2025). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese stante la peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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