Incandidabilità ex art. 143 d.lgs. 267/2000 e ambito dei due turni elettorali (TAR Campania n. 794 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incandidabilità prevista dall’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 28, comma 1-bis, d.l. n. 113/2018, opera per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del consiglio comunale e va riferita alla prima tornata elettorale di ciascun livello istituzionale concernente il Comune oggetto dello scioglimento, non a qualsiasi altro ente del territorio regionale. La misura presuppone un provvedimento definitivo che dichiari l’incandidabilità e non è sindacabile nel giudizio elettorale quanto alle vicende già accertate dal giudice ordinario. La questione di legittimità costituzionale della norma, prospettata in relazione agli artt. 3 e 113 Cost., è manifestamente infondata, trattandosi di rimedio di extrema ratio a tutela di beni primari della collettività.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato sindaco in un Comune della provincia di Avellino, ha impugnato la delibera con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale ha ricusato la lista a lui riconducibile in ragione della sua incandidabilità, dichiarata con provvedimento definitivo del giudice ordinario in relazione ai due turni elettorali successivi al decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni di tipo mafioso.
Il ricorrente ha dedotto l’interpretazione estensiva della disciplina, l’assenza di elementi concreti a sostegno delle esigenze preventive richiamate nel provvedimento, la disparità di trattamento rispetto a un candidato contrapposto e, con motivi aggiunti, la violazione degli artt. 3 e 113 Cost., chiedendo in via subordinata la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Si sono costituiti l’amministrazione e il controinteressato, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Prefettura, richiamando l’inequivoco tenore dell’art. 129, comma 3, d.lgs. n. 104/2010, che annovera tra i soggetti resistenti anche l’Ufficio Territoriale del Governo.
Nel merito, il provvedimento è immune dai vizi dedotti. La ricusazione della lista si fonda sull’incandidabilità del candidato sindaco dichiarata in applicazione dell’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 con sentenza del Tribunale, confermata in sede di reclamo e passata in giudicato.
Quanto all’ambito oggettivo, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 3087 del 2018, secondo cui l’incandidabilità riguarda la prima tornata elettorale di ciascun livello istituzionale concernente il Comune sciolto e non qualsiasi altro Comune della Regione. La novella del 2018 non muta tali conclusioni, muovendosi nella medesima ratio e anzi ampliando il perimetro applicativo e la dimensione temporale della misura, come riconosciuto da Cass. civ., sez. I, n. 31040 del 2023.
Le censure sulla disparità di trattamento sono respinte: il vizio può ravvisarsi solo a fronte di identità assoluta delle situazioni, di cui l’interessato deve fornire prova rigorosa (Cons. Stato, sez. II, n. 1482 del 2025), evenienza non riscontrata. Inoltre, le contestazioni relative alle vicende che condussero allo scioglimento risultano inammissibili, essendo già accertate con provvedimento definitivo del giudice ordinario.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 1747 del 2015 e Cass. n. 1333 del 2017, il Collegio qualifica la misura come rimedio di extrema ratio, volto a salvaguardare la sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni locali. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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