Abuso maggiore in zona vincolata: insanabile ex lege e senza silenzio-assenso (TAR Lazio n. 882 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, non sono suscettibili di sanatoria attraverso il terzo condono edilizio. L’insanabilità ex lege degli abusi maggiori, quali le nuove costruzioni, opera indipendentemente dalla natura assoluta o relativa del vincolo e dalla conformità alle norme urbanistiche. In presenza di un vincolo paesaggistico imposto ope legis, l’istanza di condono è radicalmente inconfigurabile e non può determinare la formazione del silenzio-assenso, atteso che il relativo termine decorre solo dall’emissione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, ovvero non decorre affatto. La verifica postuma di compatibilità di cui all’art. 32 legge n. 47/1985 presuppone che l’opera sia astrattamente condonabile e non è dovuta in caso di preclusione normativa assoluta. La natura vincolata del diniego esclude l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi.
Il Fatto
La dante causa dei ricorrenti presentava, nel dicembre 2004, un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per la definizione di un abuso consistente nella realizzazione di un edificio per civile abitazione. Nell’istanza si dichiarava che l’area non era sottoposta a vincoli di tutela e si provvedeva al pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori. I ricorrenti, subentrati nella proprietà nel 2015, ricevevano un preavviso di diniego, integrato successivamente, con cui il Comune contestava la natura non residenziale dell’immobile e la sussistenza di un vincolo paesaggistico e idraulico sull’area.
Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione respingeva l’istanza di condono, ritenendo l’abuso non sanabile ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 e dell’art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004. I ricorrenti impugnavano il diniego, deducendo l’intervenuta formazione del silenzio-assenso, la necessità di una verifica postuma di compatibilità paesaggistica e l’errore nei presupposti riguardo alla destinazione d’uso dell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio rigetta il ricorso, ritenendo che il vincolo paesaggistico fosse già operante al momento della presentazione dell’istanza. I giudici chiariscono che il vincolo ex lege, ai sensi dell’art. 142 d.lgs. n. 42/2004, sussiste a prescindere dalla sua ricognizione in sede di pianificazione paesaggistica regionale. La tesi dei ricorrenti, che confondevano il piano territoriale paesaggistico con il vincolo stesso, è stata pertanto disattesa.
La sentenza richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il terzo condono opera in modo diverso a seconda che l’area sia o meno soggetta a vincoli. Per gli abusi maggiori in zona vincolata, l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 sancisce un’insanabilità ex lege che rende l’istanza di condono radicalmente inconfigurabile. In tale evenienza, il diniego costituisce un atto rigorosamente vincolato che non richiede né consente alcuna verifica di compatibilità in concreto, essendo la preclusione normativa assoluta.
Quanto alla dedotta formazione del silenzio-assenso, il Collegio richiama il principio per cui l’istanza, per poter innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto, deve essere aderente al modello normativo astratto. L’istanza per un abuso maggiore in zona vincolata non lo è, perché la condonabilità è preclusa in nuce. Inoltre, per le aree vincolate, il termine per il silenzio-assenso decorre solo dall’emissione del parere dell’autorità preposta, che nel caso di specie non è mai stato richiesto né rilasciato.
Il secondo motivo, relativo alla verifica postuma di compatibilità paesaggistica, è infondato poiché tale procedimento presuppone che l’opera sia astrattamente condonabile. Infine, il terzo motivo, concernente la destinazione d’uso dell’immobile, è assorbito dalla riscontrata insanabilità dell’abuso, non potendo gli apporti partecipativi superare la preclusione normativa.
Nota della Redazione
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