Inapplicabile priorità per potenza nonostante silenzio MASE sui termini VIA (TAR Sardegna n. 1078 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale, dettati dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, sono perentori e la loro inosservanza integra il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione procedente. L’introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze fondato sulla maggiore potenza dell’impianto non legittima il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento per le istanze incardinate con altre domande. In assenza di un provvedimento organizzativo che declini in chiave attuativa il criterio di priorità, non può ammettersi una sospensione ex lege e a tempo indeterminato dei termini per i progetti di potenza inferiore. L’elevato numero di istanze in valutazione non assume portata recessiva rispetto alla perentorietà dei termini, traducendosi in una disapplicazione di fatto della normativa posta a garanzia di certezza dei rapporti e di efficacia dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Una società ha presentato in data 9 aprile 2024 istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico articolato in otto moduli, di potenza complessiva 61,15 MWp, con opere di connessione, da realizzarsi in area della Sardegna nord-occidentale.
Verificata la completezza della documentazione, il MASE ha pubblicato l’avviso al pubblico il 2 maggio 2024, assegnando il termine per osservazioni e pareri; la fase di consultazione si è chiusa il 1° giugno 2024. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC, tenuta a predisporre lo schema del provvedimento di VIA, è rimasta inerte. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna a provvedere, con eventuale nomina di commissario ad acta, invocando la perentorietà dei termini e il loro integrale decorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha osservato che è pacifico in causa il superamento dei termini procedimentali stabiliti dall’art. 25 del T.U.A. senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento. A fronte di costituzioni puramente formali, il Tribunale ha dato continuità all’orientamento consolidato in controversie analoghe, richiamando le proprie precedenti pronunce.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 25, comma 2-bis, che impone alla Commissione di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA, e dal comma 7, che qualifica perentori tutti i termini del procedimento ai sensi dell’art. 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis, della legge n. 241/1990. Esaurita la consultazione, il Ministero è tenuto a concludere l’iter entro termini precisi, scaduti i quali si attiva il potere sostitutivo del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile.
Il Tribunale ha affrontato la questione dell’ordine di esame delle istanze. Il criterio legislativo di priorità basato sulla maggiore potenza dell’impianto non può da solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione dei procedimenti incardinati con altre istanze, i cui progetti soddisfano interessi d’impresa e obiettivi energetici e ambientali. In assenza di un provvedimento generale che declini in chiave attuativa il generico criterio di priorità, non può ritenersi che la sola modifica dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 legittimi una interpretatio abrogans dei termini né una sospensione indeterminata degli stessi.
Il Collegio ha inoltre escluso che l’elevato numero di progetti in valutazione possa far assumere portata recessiva alla perentorietà dei termini: le difficoltà operative non elidono la natura doverosa del potere di provvedere e impongono misure organizzative interne, non potendo ridondare a danno del privato istante. L’inerzia non è giustificata neppure dalla mancata espressione dei pareri nei termini, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine alla Commissione di predisporre lo schema entro sessanta giorni e al Direttore generale di adottare il provvedimento conclusivo entro i successivi sessanta, con intervento del titolare del potere sostitutivo entro ulteriori novanta giorni in caso di perdurante inadempimento. Spese compensate per il particolare contesto operativo.
Nota della Redazione
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