Incandidabilità e termini brevi: cause scindibili e decorrenza della notifica (Cass. civ. Sez. I n. 27344 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di incandidabilità promossi ai sensi dell’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, le posizioni personali dei singoli amministratori danno luogo a cause scindibili, ancorché trattate in un unico processo, non configurandosi un litisconsorzio necessario né processuale. Ne consegue che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di uno solo dei litisconsorti non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione nei confronti degli altri, ai quali resta applicabile il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. La regola dell’unitarietà del termine opera soltanto nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti, con la precisazione che il principio di bilateralità impedisce la decorrenza del termine breve anche verso il notificante quando il litisconsorte non abbia ricevuto la notifica.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura propongono ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del reclamo di un amministratore locale, aveva rigettato la domanda di incandidabilità conseguente allo scioglimento del consiglio comunale disposto ai sensi dell’art. 143 d.lgs. n. 267/2000. Il provvedimento di secondo grado aveva escluso che il generale disordine dell’apparato amministrativo e la scarsa attenzione verso il controllo dell’abusivismo edilizio potessero addebitarsi all’esclusiva responsabilità dell’assessore, mancando la prova di comportamenti concreti e univoci sintomatici di collegamenti con la criminalità organizzata.
Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che il decreto impugnato, pubblicato l’11 giugno 2024, sarebbe stato notificato al Ministero l’11 e il 12 giugno 2024 ad opera di altri litisconsorti, con conseguente decorrenza del termine breve. Il Ministero non replica all’eccezione. La questione sottoposta alla Corte è dunque di natura essenzialmente processuale e riguarda la decorrenza dei termini di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di tardività, muovendo dal principio di unitarietà del termine di impugnazione nei processi con pluralità di parti. Richiamando un consolidato orientamento, si afferma che la notifica della sentenza eseguita da una sola parte segna l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre, in forza del c.d. effetto bilaterale della notificazione, secondo cui l’impugnazione contro una parte fa decorrere il termine anche contro il notificante, che non può ignorare la sentenza che ha fatto notificare.
La Corte precisa però che tale regola opera soltanto nelle cause inscindibili o tra loro comunque dipendenti, in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale. Nelle cause scindibili o indipendenti, per le quali il combinato disposto degli artt. 326 e 332 cod. proc. civ. esclude la necessità del litisconsorzio, il termine non è unico: decorre dalle singole notificazioni della sentenza a ciascun titolare dei diversi rapporti, mentre per le altre parti si applica il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. La notifica fatta a una sola parte non vale come notifica anche in confronto alle altre, poiché ciascuna ha diritto di ricevere la notificazione, condizione per far scattare il termine breve.
Il collegio rileva come la modifica dell’art. 326 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023, abbia inciso solo sul primo comma, chiarendo che i termini decorrono dalla notificazione sia per il notificante sia per il destinatario dal momento del perfezionamento per il destinatario, restando invariato il secondo comma.
Nel caso concreto, la Corte qualifica la fattispecie come di cause scindibili. Nel giudizio di incandidabilità vengono in rilievo le posizioni personali dei singoli amministratori, tanto che il ricorso può essere proposto solo nei confronti di alcuni, pur riferendosi la proposta di incandidabilità anche ad altri. La trattazione unitaria non ha dato luogo neppure a un litisconsorzio processuale, che presuppone un rapporto di pregiudizialità o alternativa tra le questioni. Pertanto, pur avendo il Ministero ricevuto la notifica del decreto ad opera di un altro litisconsorte nel giugno 2024, il ricorso nei confronti dell’amministratore controricorrente resta tempestivo, operando il termine lungo, non risultando che quest’ultimo abbia notificato la sentenza impugnata.
Nel merito, entrambi i motivi sono dichiarati inammissibili. La prima censura non indica quali comportamenti omissivi, e da quali risultanze istruttorie, sarebbero emersi. La seconda non specifica le ragioni per cui il documento trascurato avrebbe condotto a una decisione diversa, e i ricorrenti non dimostrano di avere richiesto l’acquisizione delle intercettazioni coperte da segretezza. Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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