Incapienza fondo e rimborso calamità: poteri giudice ottemperanza (Cass. civ. Sez. V n. 12720 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza tributario, di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte, riconosciuto per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019. In caso di verificata incapienza, il giudice deve attivare, con determinazioni specifiche, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non è desumibile alcuna falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati.
Il Fatto
I contribuenti, quali eredi di un soggetto deceduto, ottenevano esito favorevole in sede di appello sul proprio diritto al rimborso delle maggiori imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, in ragione degli eventi tellurici che avevano interessato la Sicilia orientale. Di fronte alla mancata esecuzione da parte dell’Ufficio, esperivano l’azione di ottemperanza, che trovava però esito negativo.
Il giudice dell’ottemperanza rilevava l’assenza di capienza nel fondo dedicato ai rimborsi per la fattispecie in oggetto. I contribuenti ricorrono quindi per Cassazione, deducendo un unico motivo, mentre resta intimata l’Agenzia delle entrate, che si costituisce come controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni. Nella sostanza, i ricorrenti lamentano che la mancata capienza del fondo comporti una decurtazione delle somme riconosciute in restituzione e un’impossibilità di dare esecuzione alla pronuncia di secondo grado passata in giudicato.
La Corte ritiene il motivo fondato e meritevole di accoglimento. Richiamando la propria giurisprudenza, e in particolare Cass. V, n. 16289/2022, il Collegio ribadisce che nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non può limitarsi a prendere atto dell’incapienza dei fondi, ma deve muoversi secondo un percorso doveroso.
Il giudice deve anzitutto accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019. Accertata l’incapienza, egli deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica.
Tra tali procedure rientra l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, funzionale a dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito. La Corte sottolinea che dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non è desumibile una falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati.
Il ricorso è pertanto accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di merito, perché si attenga ai principi enucleati.
Nota della Redazione
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