Motivazione per relationem dell’avviso di accertamento mediante richiamo al PVC (Cass. civ. Sez. 5 n. 16121 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum, essendo sufficiente l’indicazione dei fatti giustificativi della pretesa. La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, che richiami le conclusioni del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, non è illegittima per mancata autonoma valutazione dell’Ufficio, trattandosi di elementi già noti al contribuente. Il giudice di merito non è tenuto a dar conto dell’esame di tutte le prove e tesi prospettate, potendo disattenderle implicitamente purché la motivazione risulti logica e adeguata.

Il Fatto

La società contribuente impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2010, richiedendo i maggiori tributi e irrogando le sanzioni. Il giudice di primo grado dichiarò inammissibile il ricorso per tardività.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, investita dell’appello, respinse il gravame: ritenne tempestivo l’originario ricorso ma confermò la fondatezza della pretesa impositiva, considerando validamente motivato l’avviso mediante richiamo al contenuto del processo verbale di constatazione redatto all’esito delle indagini della Guardia di finanza. La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, concernente la nullità della sentenza per mancata riforma della declaratoria di inammissibilità, rilevandone l’inammissibilità per difetto d’interesse: la sostituzione di una statuizione di inammissibilità con una di rigetto non arrecherebbe alcuna utilità alla ricorrente, stante in entrambi i casi il consolidamento della pretesa impositiva. Il motivo è stato altresì ritenuto infondato, avendo il giudice d’appello comunque rigettato l’originario ricorso nel merito.

Quanto al secondo motivo, con cui la società deduceva la violazione degli artt. 112 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 115 e 116 c.p.c. e delle norme sostanziali in materia di accertamento, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, trattandosi di una rivalutazione dei fatti e degli apprezzamenti istruttori del giudice di merito, preclusa in sede di legittimità. Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili e non ha l’obbligo di esaminare tutte le tesi prospettate, dovendo solo esporre in maniera concisa gli elementi posti a fondamento della decisione.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, 7 legge n. 212 del 2000 e delle norme in materia di motivazione dell’atto, la Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio per cui la motivazione per relationem con rinvio al PVC non è illegittima: essa significa che l’Ufficio, condividendone le conclusioni, ha realizzato un’economia di scrittura che non arreca pregiudizio al contraddittorio, trattandosi di elementi già noti al contribuente. Le eventuali contraddizioni dei rilievi non integrano un difetto di motivazione, potendo semmai essere fatte valere come ragioni di infondatezza della pretesa, così come le ragioni dell’indagine bancaria non costituiscono elementi essenziali della motivazione.

Il quarto e quinto motivo, concernenti rispettivamente le sanzioni e le spese di lite, sono stati respinti in quanto fondati sul presupposto, smentito, dell’infondatezza della pretesa impositiva. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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