Ottemperanza per carta del docente: esclusa la penalità di mora per il debitore pubblico (TAR Lombardia n. 2695 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. avverso l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. L’accoglimento del ricorso comporta la declaratoria di inottemperanza, l’assegnazione all’Amministrazione di un termine per provvedere e la nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle peculiarità del debitore pubblico e delle circostanze del ritardo.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente la carta del docente per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 1.500,00. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine di legge, l’Amministrazione era rimasta inadempiente.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento al giudicato e chiedendo, oltre all’esecuzione, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dopo la notifica della sentenza del giudice ordinario, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996.
Nel merito, il ricorso è stato accolto: la pretesa era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di 90 giorni per l’accredito delle somme, e ha nominato fin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha respinta. La disposizione consente infatti al giudice di escludere l’astreinte quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014.
Nel caso di specie, l’iniquità è stata ritenuta sussistente in considerazione della nomina del commissario ad acta e delle circostanze del ritardo, riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso in materia di carta del docente. Le spese di lite sono state infine poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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