Incompatibilità del professore universitario con attività imprenditoriale: legittima la destituzione (TAR Emilia-Romagna n. 537 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare della destituzione, irrogata al professore universitario ai sensi dell’art. 87 del R.D. n. 1592/1933 per violazione del regime delle incompatibilità, non è soggetta alla disciplina dell’art. 3 della legge n. 689/1981 sull’elemento soggettivo, espressamente esclusa per le violazioni disciplinari dall’art. 12 della medesima legge. Non è invocabile l’errore scusabile quando il dipendente pubblico, destinatario di ripetute comunicazioni dell’Ateneo sul regime autorizzatorio, abbia protratto per oltre un decennio l’attività imprenditoriale e l’insegnamento extraistituzionale senza richiedere la prescritta autorizzazione. L’obbligo di autorizzazione ex art. 6 della legge n. 240/2010 e art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 sussiste per tutti i corsi professionalizzanti, anche presso enti privati, e non soltanto per quelli equiparabili ai master universitari.
Il Fatto
Un professore ordinario dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna impugnava il decreto rettorale dell’11.06.2025 che gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della destituzione dall’ufficio senza perdita del diritto a pensione, unitamente al parere vincolante del Collegio di Disciplina e alla delibera del Consiglio di amministrazione. La contestazione riguardava due addebiti: la violazione del regime di incompatibilità assoluta tra lo status di professore universitario e l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o industriale, nonché la partecipazione azionaria di controllo in società lucrative; e lo svolgimento di attività didattica e di progettazione didattica continuata presso una società privata, in assenza della preventiva autorizzazione dell’Ateneo.
Il docente aveva prima alienato le partecipazioni e rassegnato le dimissioni da amministratore, sostenendo la tesi dell’errore scusabile ex art. 3 della legge n. 689/1981. L’istanza cautelare era stata respinta e il ricorso trattenuto in decisione all’udienza del 28 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981, rilevando che l’art. 12 della medesima legge esclude espressamente le sanzioni disciplinari dal proprio ambito di applicazione. Il Collegio ha inoltre escluso la configurabilità dell’errore scusabile, considerato che il docente era stato destinatario di plurime comunicazioni dell’Ateneo, nel 2013, 2023 e 2024, concernenti il regime delle incompatibilità e l’obbligo di autorizzazione per le attività extraistituzionali. La Corte ha precisato che il divieto di attività imprenditoriale per il pubblico dipendente costituisce regola elementare e sedimentata nella cultura professionale della comunità accademica.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha chiarito che l’esclusione dell’addebito di attività in concorrenza con l’Ateneo non elide l’obbligo di richiedere l’autorizzazione, la quale serve anche a verificare l’assenza di potenziali conflitti di interessi e la compatibilità dell’attività esterna con il regolare assolvimento degli obblighi accademici. Il Collegio ha poi escluso la tesi secondo cui l’autorizzazione sarebbe necessaria solo per i corsi equiparabili ai master universitari: l’art. 7, comma 1, lett. b), del decreto rettorale n. 1567/2023 prescrive la previa autorizzazione per tutti i corsi professionalizzanti istituiti presso enti privati, essendone emersa la natura professionale dalle stesse dichiarazioni del ricorrente in sede di audizione.
Sul terzo motivo, concernente il principio di proporzionalità, il TAR ha osservato che la destituzione senza perdita del diritto a pensione non costituisce la massima sanzione prevista dall’art. 87, comma 1, del R.D. n. 1592/1933, che contempla anche la destituzione con perdita dei diritti a pensione. Il Collegio di Disciplina aveva adeguatamente motivato la scelta sanzionatoria valorizzando la gravità, la consistenza e la protrazione ultradecennale delle condotte, l’elevato grado di fiducia tradito e la mancata assoluzione degli obblighi istituzionali, ivi inclusi la partecipazione ai Consigli di Dipartimento e la compilazione dei registri delle lezioni. La diffida ex art. 15 del d.P.R. n. 382/1980 è stata inoltre ritenuta procedimento distinto e autonomo rispetto a quello disciplinare, sicché l’adempimento tardivo non assume valenza scriminante.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00.
Nota della Redazione
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