Potere-dovere di sgombero dei beni confiscati e insussistenza di bilanciamento (TAR Lazio n. 1702 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ordina lo sgombero di un immobile confiscato costituisce esercizio di un potere-dovere vincolato, espressione di un atto dovuto strettamente consequenziale alla confisca definitiva, che determina l’istantaneo trasferimento a titolo originario del bene al patrimonio dello Stato ai sensi dell’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento non è condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene, rispondendo a un interesse concreto alla sua liberazione, né necessita di ulteriore motivazione, essendo la relativa determinazione integralmente vincolata dall’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e dall’art. 823, comma 2, cod. civ.. Non è configurabile alcun giudizio di bilanciamento tra l’interesse pubblico all’acquisizione materiale del bene e quello privato dell’occupante alla conservazione dell’immobile, non essendo in capo a quest’ultimo ravvisabile una posizione giuridica meritevole di tutela, né con riferimento all’an né al momento dell’esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente gestiva dall’anno 2014 un esercizio di gioco lecito, in forza di titoli autorizzatori rilasciati dalla Questura, presso un immobile sito nel Comune di Settala, condotto in locazione da altra società, a sua volta subentrata nella disponibilità del bene all’Amministrazione giudiziaria.

Il compendio immobiliare era stato interessato da un procedimento di prevenzione definito con decreto di confisca divenuto definitivo a seguito del rigetto dei ricorsi per cassazione. L’ANBSC, preso atto della definitività del provvedimento ablatorio, ha notificato l’ordinanza di sgombero. Le occupanti hanno impugnato tale atto davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011, il difetto di istruttoria e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti hanno poi contestato anche il decreto direttoriale con cui l’Agenzia aveva destinato il bene alla Città Metropolitana per finalità istituzionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione giuridica dell’atto impugnato, ribadendo che il provvedimento di sgombero ha carattere vincolato ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 823, comma 2, cod. civ. Il bene acquisito per effetto della confisca assume un’impronta rigidamente pubblicistica e il suo regime giuridico è assimilabile a quello dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato.

Da tale premessa discende che l’ordinanza costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo, dovendo l’Agenzia assicurare i beni alla successiva destinazione istituzionale e sociale, sottraendoli ai soggetti nei cui confronti è stata applicata in via definitiva la misura patrimoniale. Il provvedimento, pertanto, non richiede ulteriore motivazione.

Il Collegio aderisce all’orientamento costante secondo cui quello dell’Agenzia è un potere-dovere non condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 4813 del 2022 e n. 5272 del 2021. L’azione esecutiva di liberazione è complementare ma distinta da quella discrezionale con cui l’amministrazione decide l’uso sociale del bene.

Quanto al dedotto difetto di bilanciamento, il Collegio esclude che possa operarsi una comparazione tra interesse pubblico e privato, avendo il Legislatore ritenuto prevalente l’esigenza di contrastare la criminalità organizzata mediante l’eliminazione dal mercato del bene di provenienza illecita, destinandolo a iniziative di interesse pubblico (Cons. Stato, sez. III, n. 2993 del 2016 e n. 6193 del 2018). Nessuna posizione meritevole di tutela è configurabile in capo agli occupanti, nemmeno in presenza di minori o di particolari condizioni di salute.

Né sussistono profili di incompatibilità con i principi CEDU, posto che la stessa Corte EDU non riconosce un diritto prevalente del soggetto confiscato a permanere nell’immobile con la propria famiglia (Raimondo c. Italia e Riela c. Italia), come ribadito da Cons. Stato, sez. III, n. 8310 del 2022.

Infine, il Collegio rimarca come l’art. 47 d.lgs. n. 159/2011 preveda espressamente l’applicazione dell’art. 823, comma 2, cod. civ. anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione: se la procedura di sgombero è legittimamente esperibile anteriormente alla destinazione, a fortiori lo è successivamente. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vengono conseguentemente respinti, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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