Incarichi di direzione di struttura complessa: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Veneto n. 762 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118/2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso. Ne consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e la competenza spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. La marcata procedimentalizzazione della selezione e la natura vincolante della graduatoria non valgono a trasformare la natura dell’istituto, che resta di conferimento di un incarico dirigenziale a soggetti già in possesso della relativa qualifica.

Il Fatto

Un’azienda sanitaria ha indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di una struttura complessa, prevedendo una selezione fondata sull’analisi comparativa dei curricula e su un colloquio, secondo criteri fissati in linea con le Linee guida regionali. La commissione, dopo aver definito la griglia applicativa, ha valutato i titoli e svolto i colloqui, collocando una candidata al primo posto e la ricorrente al quarto, con uno scarto di sedici punti circa. Il direttore generale ha poi conferito l’incarico alla prima classificata.

La ricorrente ha impugnato la delibera di ammissione dei candidati, il verbale dei colloqui e l’avviso di approvazione della graduatoria, deducendo l’illegittima ammissione dei controinteressati per asserita carenza di competenza specifica richiesta dal bando e la violazione dei criteri di valutazione dei titoli, con allegata ipotesi di parzialità della commissione. L’azienda ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, osservando che la questione attiene alla portata applicativa della riforma introdotta dall’art. 20 della legge n. 118/2022, che ha sostituito integralmente il comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992. Il nuovo disposto normativo ha accentuato la procedimentalizzazione della selezione: la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli, delle competenze organizzative e gestionali, dei volumi di attività, dell’aderenza al profilo e degli esiti del colloquio, attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati idonei.

Il Collegio dà atto della giurisprudenza amministrativa divisa. Una parte ha ritenuto che le modifiche del 2022, pur incrementando la procedimentalizzazione, non incidano sul riparto, che resterebbe devoluto al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, norma che attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle sul conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tale orientamento valorizza il dato letterale e sottolinea che la selezione non è finalizzata all’assunzione di un dipendente, ipotesi per la quale il comma 4 prevede la giurisdizione amministrativa.

Altra parte della giurisprudenza, cui il Tribunale aveva aderito in recenti pronunce, ha invece ritenuto che la riforma abbia attenuato il carattere fiduciario della scelta e introdotto un marcato connotato concorsuale, con devoluzione al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a..

Nelle more del giudizio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3868/2026 e la successiva ordinanza n. 4235/2026 del 25 febbraio 2026, hanno enunciato il principio secondo cui, anche in base alla disciplina del comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 come modificato, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso e non trova quindi applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.

Il caso esaminato è ritenuto del tutto sovrapponibile alla fattispecie decisa dalle Sezioni Unite, vertendosi anche qui sul conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa. Il Tribunale dichiara pertanto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione delle parti dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, avanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e con le modalità di cui all’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono eccezionalmente compensate in ragione della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Nota della Redazione

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