Ottemperanza alla condanna al pagamento della carta docente: nomina immediata del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3124 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna al pagamento della carta elettronica del docente e decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento. La mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum da parte dell’amministrazione resistente legittima l’accoglimento del ricorso. Il collegio assegna il termine di novanta giorni per il pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta, che provvederà direttamente al pagamento in caso di ulteriore inadempimento, con compenso ritenuto compreso in quello istituzionale percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza dell’8 gennaio 2025, aveva accertato il diritto del ricorrente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione debitrice, era passato in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione alla sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza formulare deduzioni sul merito; l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ambito Territoriale non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il TAR osserva che, rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento da parte dell’amministrazione. La documentazione versata in atti dimostra che non sono stati effettuati pagamenti, neppure parziali, e l’amministrazione resistente non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura, né ha contestato il credito nell’an e nel quantum.
La mancata contestazione e la documentazione prodotta rendono il ricorso fondato. Il collegio dichiara l’inottemperanza del Ministero e assegna il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale delle somme dovute.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte del ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto al compenso, il collegio precisa che, essendo le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, esso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, liquidate in considerazione del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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