Chiamata diretta dei professori associati e classe stipendiale iniziale (TAR Veneto n. 765 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella chiamata diretta di studiosi impegnati all’estero, l’art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 attribuisce al Rettore il potere di determinare la classe di stipendio «sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito», senza introdurre alcun automatismo. L’anzianità maturata all’estero e il pregio del curriculum scientifico non si convertono, per ciò solo, nell’attribuzione di una classe stipendiale superiore a quella iniziale prevista dal d.P.R. n. 232 del 2011. Il riconoscimento dell’attività prestata presso università di altro Stato membro dell’Unione europea, in forza dei principi sulla libera circolazione dei lavoratori, non opera quando il servizio sia stato svolto in uno Stato terzo. La collocazione nella classe iniziale costituisce il regime ordinario di ingresso nel ruolo e non richiede motivazione rafforzata.
Il Fatto
Il ricorrente, professore associato, ha prestato attività di docenza e ricerca presso un Ateneo italiano dal 1° ottobre 2017 al 31 agosto 2021, a seguito di chiamata diretta disposta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005. Con decreto rettorale del 31 ottobre 2017, comunicato al docente l’8 novembre 2017, l’Università gli ha attribuito la classe stipendiale iniziale dei professori associati di cui al d.P.R. n. 232 del 2011.
Ritenendo l’inquadramento illegittimo, il docente ha chiesto l’annullamento del provvedimento e l’accertamento del diritto a essere collocato, in via principale, nella quinta o sesta classe stipendiale e, in via subordinata, nella terza, con condanna dell’Ateneo al pagamento delle differenze retributive e della contribuzione previdenziale. L’Università ha eccepito l’inammissibilità e la tardività dell’impugnazione e, nel merito, l’insussistenza di alcun automatismo in favore del chiamato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito, preferendo la decisione di merito. Ha tuttavia osservato che il ricorso è stato notificato solo il 4 dicembre 2023 avverso un atto dotato di immediata portata lesiva, conosciuto dall’8 novembre 2017, e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui gli atti di inquadramento del personale universitario non contrattualizzato conservano natura autoritativa, con la conseguenza che la posizione del docente è di interesse legittimo e l’atto va impugnato nel termine decadenziale, non potendosi eludere l’onere con un’azione di accertamento e condanna di tipo demolitorio.
Nel merito, il ricorso è stato respinto. L’art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 non introduce alcun automatismo: il riferimento all’«eventuale» anzianità esclude che l’esperienza pregressa debba tradursi necessariamente in una classe superiore, e le «valutazioni di merito» rimettono all’Amministrazione un apprezzamento tecnico-amministrativo non riducibile a operazione aritmetica. Il sistema del d.P.R. n. 232 del 2011, che ha abolito la ricostruzione di carriera, pone la classe iniziale come punto di ingresso ordinario nel ruolo.
L’equipollenza del ruolo accademico estero rileva quale presupposto della chiamata diretta, ma non si converte in un trascinamento economico della carriera maturata all’estero. Il precedente del Cons. Stato, sez. VII, n. 168 del 2025, invocato dal ricorrente, riguardava attività svolta in altro Stato membro e poggiava sulla conformità al diritto eurounitario: difetta qui il presupposto territoriale, essendo il servizio prestato in Svizzera. Del resto, neppure in quella pronuncia è stato riconosciuto un diritto automatico, ma è stata imposta una rinnovata valutazione.
Quanto al curriculum e all’abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia, tali elementi fondano la legittimità della chiamata ma non vincolano la classe stipendiale. Il parere pro veritate, reso ex post e su prassi di altro Ateneo, prospetta peraltro solo la terza classe. Infine, la dedotta disparità di trattamento non è dirimente, poiché le fattispecie comparate non sono sovrapponibili e in casi coevi l’Ateneo ha attribuito la classe iniziale. Le istanze istruttorie, generiche ed esplorative, sono state respinte e le spese compensate.
Nota della Redazione
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