Riscatto militare oltre il quinquennio per servizi anteriori al 1998 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 211 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del militare alla maggiorazione del periodo di servizio e alla facoltà di riscatto ai sensi degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto, ossia lo svolgimento dell’attività da valorizzare, e non con la presentazione della domanda o il versamento dell’onere. La facoltà di riscatto dei periodi di servizio comunque prestato è consentita anche a chi abbia già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento dei periodi, fermo il limite massimo dei cinque anni complessivi. La valorizzazione dei periodi di servizio con percezione delle relative indennità è ammessa anche oltre tale limite unicamente per i periodi collocati per intero prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997, restando fermo il divieto di valorizzare periodi successivi.
Il Fatto
Un ufficiale, al momento del congedo, chiede all’Inps il riscatto di un periodo di servizio svolto tra il 1° luglio e il 30 novembre 1985, oltre alla maggiorazione di un quinquennio per un periodo di missione all’estero e al riconoscimento dell’affidamento ingenerato dall’amministrazione. La domanda di riscatto è presentata nel novembre 2019.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con sentenza n. 44/2023, accoglie parzialmente il ricorso limitatamente al riscatto, respingendo le altre domande. L’Inps appella, deducendo errore di diritto sulla portata degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997. Il Ministero della Difesa eccepisce il difetto di legittimazione passiva. Nelle more, le Sezioni Riunite intervengono sulla questione di massima.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione verifica l’ammissibilità dell’appello alla luce dell’art. 170 c.g.c., che in materia pensionistica lo consente per soli motivi di diritto. Il gravame è ammesso sotto il profilo dell’errore di diritto. È respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, poiché gli effetti della pronuncia ricadono in un arco temporale in cui l’amministrazione svolgeva funzioni attive in materia previdenziale.
Nel merito, la questione riguarda la possibilità di conseguire il riscatto con maggiorazione dei periodi di servizio oltre il limite massimo dei cinque anni, quando i periodi riscattati siano anteriori al 1° gennaio 1998.
La Corte richiama i principi enunciati dalle Sezioni Riunite n. 8/2025/QM del 2 luglio 2025 e li fa propri. Il diritto alla maggiorazione e al riscatto sorge con il fatto costitutivo presupposto, mentre domanda e versamento dell’onere sono mere modalità di esercizio. La facoltà di riscatto è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale, con criterio cronologico e nel limite dei cinque anni complessivi. La valorizzazione dei periodi con percezione delle relative indennità è ammessa oltre il quinquennio solo per i periodi interamente anteriori all’entrata in vigore del decreto.
La Corte osserva che l’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 considera validi ai fini pensionistici gli aumenti relativi ai periodi di servizio maturati entro l’entrata in vigore del decreto, anche se superiori ai cinque anni. Nel caso concreto i periodi sono maturati entro il 31 dicembre 1997 e l’interessato ha esercitato il diritto nei limiti dei periodi computabili, escludendo quelli eccedenti maturati dopo.
La Corte sottolinea che tale lettura è più coerente con il dettato normativo e tende a evitare dubbi di legittimità costituzionale. Il fatto costitutivo è individuato nella missione svolta nel 1995; la domanda e il pagamento dell’onere restano passaggi formali. L’appello dell’Inps è pertanto infondato e va respinto. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale al momento della domanda, risolto dall’intervento delle Sezioni Riunite.
Nota della Redazione
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