Illegittime prescrizioni con ricettario SSN in libera professione: danno erariale e irrilevanza del patteggiamento riformato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 154 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, è inefficace nel giudizio di responsabilità contabile quanto al profilo del giudicato e alla valenza probatoria, ma non impedisce al giudice contabile di fondare il proprio convincimento sul materiale probatorio acquisito nel procedimento penale e posto a base della non assoluzione dell’imputato, in virtù del principio di circolarità delle prove tra i diversi plessi giurisdizionali. La prescrizione di farmaci con il ricettario del Servizio sanitario nazionale nell’esercizio di attività libero-professionale e in favore di pazienti non iscritti nelle liste del medico convenzionato integra un illecito erariale, il cui danno è insito nella violazione del procedimento prescrittivo, senza che occorra la prova che i farmaci fossero oggettivamente non dovuti o non necessari al paziente.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana citava in giudizio un medico di medicina generale, convenzionato con l’ASL, per sentirne la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del danno erariale derivante dall’illegittima prescrizione di farmaci eseguita tra il 2012 e il 2015. Il sanitario aveva utilizzato il ricettario del SSN (le c.d. “ricette rosse”) per prescrivere farmaci a pazienti iscritti nelle liste di altri medici e visitati in regime di attività libero-professionale presso studi privati.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, condannando il medico al pagamento di oltre cinquantaseimila euro. La decisione si fondava sulla sentenza penale di patteggiamento emessa per i delitti di peculato, truffa e falso ideologico, nonché su un ampio compendio documentale, comprendente le annotazioni del NAS, le sommarie informazioni testimoniali dei pazienti e le dichiarazioni confessorie rese in sede disciplinare. Il medico proponeva appello, deducendo quattro motivi di gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende il primo motivo di appello, incentrato sul divieto di utilizzare la sentenza di patteggiamento nel giudizio contabile. Richiamando l’orientamento costante della giurisprudenza contabile di appello, la Sezione chiarisce che la riforma dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. ha reso la sentenza di patteggiamento inefficace quanto al profilo del giudicato e alla valenza probatoria diretta, ma non impedisce al giudice di valutare liberamente gli elementi probatori raccolti nel fascicolo processuale, ancorché acquisiti nel corso delle indagini penali. L’ordinamento prevede un regime di circolazione degli elementi probatori tra i diversi processi, volto a non disperdere l’attività compiuta dai vari plessi giudiziari; il giudice contabile può quindi porre a fondamento della decisione anche le c.d. prove atipiche, ivi comprese le sentenze rese in altri giudizi.
Quanto alla documentazione informatica contestata dall’appellante, la Corte osserva che l’art. 20 del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) prevede che, in assenza di firma digitale, l’idoneità del documento informatico e il suo valore probatorio siano liberamente valutabili in giudizio. Nella specie, gli elenchi prodotti dalla Procura costituivano copia digitale conforme dei dati contenuti nelle banche dati dell’azienda sanitaria, controfirmata dal funzionario e dal direttore, e risultavano pertanto dotati di piena valenza probatoria. Il deposito non era tardivo, non essendo stato assegnato dall’ordinanza istruttoria alcun termine di decadenza, ipotesi tassative previste dal codice di giustizia contabile.
Sull’assenza di danno erariale, la Corte richiama il quadro normativo che regola la prescrizione farmaceutica: l’art. 2 del d.l. n. 443/1987 riserva l’impiego dei ricettari ai medici che operano nell’ambito dei compiti istituzionali, l’art. 15-quinquies, comma 4, del d.lgs. n. 502/1992 vieta l’uso del ricettario nello svolgimento dell’attività libero-professionale e l’art. 36, comma 8, del d.P.R. n. 270/2000 consente la prescrizione solo nei confronti dei cittadini che abbiano esercitato la scelta del medico. Da tali disposizioni, volte a garantire l’equilibrio tra tutela della salute e sostenibilità della spesa pubblica, la Corte desume che il danno erariale è insito nella stessa violazione del procedimento prescrittivo, a prescindere dall’effettiva utilità terapeutica del farmaco. Il medico non aveva fornito prova della necessità delle prescrizioni per ciascun paziente, né delle ragioni per cui questi si fossero rivolti a lui anziché al proprio medico di base.
La sussistenza del dolo è desunta da plurimi elementi: la reiterazione della condotta per anni, l’esercizio abusivo della libera professione in contrasto con l’autocertificazione resa all’azienda sanitaria, la riscossione di compensi dai pazienti e la conoscenza, propria del ruolo ricoperto, dei principi che regolano il sistema prescrittivo. La natura dolosa dell’illecito preclude l’esercizio del potere riduttivo, con conseguente rigetto anche del quarto motivo di gravame. L’appello è integralmente respinto.
Nota della Redazione
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