Incarichi di revisione contabile non valutabili nel profilo amministrativo (TAR Sicilia n. 1475 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per l’assunzione, l’onere di impugnazione grava sull’atto che determina in via diretta e immediata la lesione, che coincide con la graduatoria finale o con l’atto che definisce la selezione e individua i vincitori. Il successivo provvedimento di stabilizzazione costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro, non introduce autonomi profili di lesività e non determina l’improcedibilità del gravame. La Commissione esaminatrice può legittimamente escludere dal punteggio incarichi di revisione contabile e di controllo di gestione, ritenendoli non pertinenti all’area amministrativa oggetto del profilo messo a concorso: il giudizio di non pertinenza attiene alla discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. La domanda di stabilizzazione, involgendo la gestione del rapporto di lavoro, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a una procedura di avviso straordinario per titoli e colloquio, indetta da una azienda sanitaria provinciale, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale, categoria D. All’esito della selezione è stato collocato al 64° posto della graduatoria approvata con deliberazione n. 1606 del 14 ottobre 2022, con un punteggio di 17,25.

Dopo un’istanza di autotutela e un accesso agli atti, l’amministrazione ha confermato la valutazione della Commissione e ha respinto l’istanza. Con successiva deliberazione n. 1767 del 10 novembre 2022 sono stati conferiti cinquanta incarichi, escludendo il ricorrente. Il giudizio, originariamente introdotto davanti al giudice del lavoro, è stato riassunto davanti al giudice amministrativo dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di mutatio libelli sollevata dall’amministrazione. La domanda relativa alla stabilizzazione è dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione: essa attiene alla gestione del rapporto di lavoro e alla verifica dei requisiti di legge, materia devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La domanda principale, relativa alla procedura concorsuale, resta invece nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, ed è ammissibile ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

È respinta l’eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione della deliberazione n. 1841 del 4 dicembre 2024, con cui sono stati stabilizzati i vincitori. La Corte ribadisce che l’onere di impugnazione riguarda l’atto che determina direttamente la lesione, ossia la graduatoria finale. L’atto di stabilizzazione è un provvedimento di gestione del rapporto e non introduce nuovi profili di lesività.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il ricorrente contestava la mancata attribuzione di punteggio per tre incarichi, qualificati come attività libero-professionale valutabile secondo la Tabella titoli allegata al Regolamento aziendale. Il Collegio osserva che dalla scheda di valutazione emerge una sola ragione dell’esclusione: gli incarichi non rientrano tra le tipologie previste. L’esclusione non nega la natura libero-professionale delle attività, ma esprime un giudizio di non pertinenza rispetto al profilo amministrativo messo a concorso.

La Commissione ha distinto tra l’area tecnico-contabile, cui appartengono la revisione e il controllo di gestione, e l’area propriamente amministrativa, oggetto del profilo e delle materie d’esame, incentrate sul diritto amministrativo e sulla legislazione sanitaria. Tale distinzione non è manifestamente illogica né arbitraria e rientra nella discrezionalità tecnica dell’organo valutatore.

Il rigetto del ricorso principale comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale, proposto in via espressamente subordinata. Le spese sono compensate in ragione della materia trattata e degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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