Payback dispositivi medici: giurisdizione ordinaria per determinazioni regionali di ripiano (TAR Lazio n. 7225 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti i provvedimenti regionali e provinciali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, che danno attuazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’attività demandata alle Regioni e alle Province autonome è, infatti, di carattere meramente attuativo-esecutivo: priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche solo tecnica, essa non implica una spendita di potere autoritativo, ma si sostanzia in un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile sul quantum debeatur. Ne consegue che la situazione giuridica azionata dal fornitore, a non pagare o a pagare una somma minore, assume la consistenza del diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, radicato in un rapporto ormai paritario collocato “a valle” del potere autoritativo statale.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche, nonché gli accordi e le circolari presupposti. Con distinti ricorsi per motivi aggiunti, la ricorrente ha altresì gravato le determinazioni dirigenziali con cui le Regioni Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana hanno approvato l’elenco delle aziende soggette al ripiano, individuando gli importi dovuti. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di aver versato la quota del 25% degli importi ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025, che ha definito l’obbligazione estinguendo ogni ulteriore azione giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il TAR, richiamando il proprio precedente orientamento, ritiene il ricorso introduttivo infondato e i ricorsi per motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione. Quanto al gravame principale, il Collegio ravvisa la conformità del meccanismo del payback ai principi costituzionali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso ogni lesione dell’art. 41 Cost. e dei principi di irretroattività e di affidamento, e la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024. Le imprese fornitrici erano consapevoli, fin dal 2015, dell’esistenza del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano, sicché la determinazione dei tetti regionali nel 2019 non ha carattere retroattivo lesivo dell’affidamento. Il meccanismo, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori, non altera l’esito delle procedure di evidenza pubblica.

Con riguardo ai ricorsi per motivi aggiunti, il TAR rileva che l’attività delle Regioni, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, è interamente vincolata: esse si limitano a verificare la coerenza del fatturato, a definire l’elenco delle aziende e a porre il superamento del tetto già certificato con decreto ministeriale a carico dei fornitori, secondo percentuali fissate ex lege. Non residua alcun margine di discrezionalità, trattandosi di attività meramente tecnico-contabile e riepilogativa, che non implica una spendita di potere autoritativo.

In tale quadro, la situazione giuridica del fornitore che contesta l’importo dovuto non è intermediata dal potere amministrativo ma deriva direttamente dalla legge, configurandosi come diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Il TAR applica la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui appartiene al giudice ordinario la controversia in cui l’amministrazione eserciti un’attività vincolata, senza alcun potere autoritativo correlato a scelte discrezionali. La circostanza che i provvedimenti regionali prevedano la loro impugnabilità davanti al giudice amministrativo è priva di rilievo rispetto all’effettiva natura della situazione giuridica azionata.

Conseguentemente, il ricorso introduttivo è respinto nel merito e i ricorsi per motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti costituite, attesa la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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