DDT non firmati dal destinatario e disconosciuti valgono come indizi di consegna (Cass. civ. Sez. II n. 23695 del 22.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, i documenti di trasporto non sottoscritti dal destinatario costituiscono prove atipiche, liberamente contestabili senza necessità di querela di falso o disconoscimento, con valore meramente indiziario. Il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all’originale, ex art. 2719 cod. civ., non preclude al giudice di accertare la conformità anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. I giudici di merito possono dunque utilizzare tali documenti, unitamente ad altri elementi, per fondare il ragionamento presuntivo sull’avvenuta consegna della merce, senza che la scelta di non produrre gli originali assuma autonomo rilievo. Il ricorso per cassazione non può ambire a una rivalutazione degli elementi di prova, rimessa in via esclusiva al giudice di merito.

Il Fatto

Una società aveva agito per l’accertamento negativo dell’attualità di un credito vantato dalla controparte, sostenendone l’estinzione per compensazione con il proprio controcredito da fornitura di merce. Dopo la rinuncia alla domanda di risoluzione contrattuale, la controversia si era concentrata sulla sussistenza del credito residuo azionato dalla convenuta.

La Corte d’Appello aveva respinto il gravame, ritenendo provata la consegna della merce non pagata, a fronte delle contestazioni sulla conformità delle copie dei documenti di trasporto agli originali. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a più motivi; la resistente ha replicato con controricorso e il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i profili di violazione degli artt. 99, 112, 163 e 183 cod. proc. civ., escludendo che i giudici di merito abbiano introdotto d’ufficio un fatto costitutivo estraneo al tema. L’art. 1510, secondo comma, cod. civ. è stato applicato non come dato allegato dalla parte, ma nell’ambito dell’interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, attività propria del giudice, con salvezza dei principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Quanto all’eccepita impossibilità di identificare il vettore, la Corte rileva che, una volta esclusa la necessità di un espresso richiamo alla norma, i documenti potevano essere usati anche ai fini di tale identificazione, purché univoca. La sentenza d’appello ha esaminato tutti i rilievi, giudicandoli irrilevanti con argomentazioni coerenti e non contraddittorie, insindacabili in sede di legittimità.

Il nucleo della decisione riguarda il valore probatorio dei titoli di trasporto. Sotto il primo profilo, le scritture provenienti da terzi estranei alla lite sono prove atipiche, di valore meramente indiziario, e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice insieme agli altri dati acquisiti. Sotto il secondo profilo, il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. non produce gli effetti del disconoscimento ex art. 215 cod. proc. civ.: non preclude l’accertamento della conformità all’originale mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

La Corte conferma quindi che i documenti contestati potevano essere valorizzati quali indizi in un quadro probatorio complessivo, che comprende il tempo trascorso tra fattura e contestazione e l’andamento dei rapporti commerciali. Sottolinea che la verifica della conformità è stata comunque operata, e che la scelta di non depositare gli originali non assume rilievo autonomo. Il giudizio di merito resta insindacabile in legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *