Conto giudiziale con incassi POS in luogo dei versamenti è inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 177 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del riscuotitore di enti locali che, nella sezione dei versamenti in tesoreria del modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, indichi gli incassi effettuati tramite POS in luogo delle somme effettivamente riversate non è un conto irregolare, ma un atto privo di un elemento essenziale. La confusione tra riscossione e versamento impedisce la verifica dello scarico e rende il conto inammissibile. La carenza originaria dell’oggetto preclude l’instaurazione del giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti. Il giudice contabile non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire d’ufficio la gestione mediante documentazione esterna. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità e la necessità di un nuovo deposito, con pronuncia in rito e compensazione delle spese.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione delle entrate di un riscuotitore interno speciale di un Comune abruzzese per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha sottoposto al Collegio il conto giudiziale reso dall’agente, rilevando che esso risultava strutturato in difformità dal modello 21 e privo dei versamenti, sostituiti dagli incassi tramite POS confluiti nella colonna dei versamenti in tesoreria.
L’agente contabile ha resistito, sostenendo che le somme riscosse elettronicamente non sono mai entrate nella sua disponibilità materiale, essendo accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente. Ha invocato l’assenza di ammanchi e di danno erariale e ha chiesto il discarico. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dei modelli di rendicontazione. Il d.p.r. n. 194/1996 distingue il modello 23, proprio del conto dell’economo, dal modello 21, destinato all’agente contabile della riscossione. In quest’ultimo devono figurare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione e, con specifica indicazione, i versamenti in tesoreria, con numero di quietanza e importo. La forma e il contenuto del conto sono essenziali: esso deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione.
I pilastri di tale rappresentazione sono il carico e lo scarico. Il carico esprime l’ammontare delle somme riscosse e genera il debito dell’agente verso l’ente; lo scarico indica le somme riversate alla tesoreria e estingue, in tutto o in parte, quel debito. La loro distinta esposizione incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Richiamando la giurisprudenza contabile — Sez. Molise n. 25/2018, Sez. Veneto n. 238/2022, Sez. Piemonte n. 144/2011 — la Corte ribadisce che la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione.
Quanto alla natura degli incassi elettronici, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente: la nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti che il contabile è tenuto a riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite altri soggetti o strumenti, quali POS e carta di credito. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto. In tal senso la Corte richiama le pronunce Toscana n. 285/2017, Sardegna n. 294/2018 e Calabria n. 176/2022.
Su questa base, l’inclusione degli incassi POS nella colonna dei versamenti viene qualificata come errore concettuale. Non si tratta di mera imprecisione formale, ma della carenza di un elemento essenziale, poiché il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e non consente di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto diviene così intrinsecamente non verificabile. Richiamando Sez. I n. 14/1985 e gli artt. 616 e 620 R.D. n. 827/1924, il Collegio osserva che un conto redatto su modello irrituale ma completo degli elementi essenziali resta qualificabile come conto giudiziale; qui invece manca l’elemento che ne consente la configurazione giuridica. L’ordine di integrazione documentale opera solo se il conto è ontologicamente esistente. Pertanto il giudizio è dichiarato inammissibile, con nuovo deposito e nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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