Il DASPO per il dirigente sportivo non richiede la comunicazione di avvio del procedimento (TAR Puglia n. 24 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il D.A.SPO. di cui all’art. 6, primo comma, legge n. 401/1989 può essere legittimamente applicato anche nei confronti di un dirigente sportivo che, nel corso di una manifestazione calcistica, abbia tenuto una condotta gravemente offensiva e intimidatoria nei confronti della terna arbitrale, culminata in un gesto osceno e plateale rivolto agli ufficiali di gara, reso ancor più censurabile dalla posizione di preminenza rivestita all’interno della società sportiva, idonea a influenzare il comportamento della tifoseria. In ragione della natura preventiva e della finalità di anticipazione della soglia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la misura non richiede la previa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, attesa la sussistenza di esigenze di celerità connesse al calendario delle manifestazioni sportive. La durata minima del divieto e l’estensione a tutti gli impianti sportivi nazionali, ove disputino incontri di calcio a qualunque livello, non rendono il provvedimento indeterminato né sproporzionato, risultando le aree interessate determinabili con certezza.
Il Fatto
La ricorrente, vice presidente di una squadra di calcio, impugnava dinanzi al TAR il D.A.SPO. irrogato dal Questore a seguito dei fatti verificatisi nel pomeriggio del 7 settembre 2025, in occasione di un incontro di calcio. Nel corso della gara, la ricorrente aveva prima inveito ripetutamente contro l’arbitro e il guardalinee dopo un fischio per un’infrazione commessa da un proprio giocatore, per poi, dopo l’espulsione con cartellino rosso, voltarsi verso la terna arbitrale mostrando platealmente e ripetutamente il dito medio, prima di posizionarsi in tribuna tra i tifosi di casa.
La condotta era stata comprovata agli atti dalla proposta del Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza e da un video divenuto virale sulle piattaforme social. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento, deducendone i vizi di legittimità e contestando, tra l’altro, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso infondato. La condotta contestata, lungi dal rappresentare un mero sfogo emozionale privo di rilevanza, è apparsa connotata dagli indici di pericolosità evidenziati dall’Amministrazione, avuto riguardo in particolare al ruolo di vice presidente rivestito dalla ricorrente, obiettivamente in grado di condizionare gli animi della tifoseria. Il gesto osceno, ripetuto e plateale, è stato considerato presupposto necessario e sufficiente per legittimare sul piano amministrativo l’irrogazione della misura.
Quanto alla dedotta omissione della comunicazione di avvio del procedimento, la Sezione ha richiamato il prevalente insegnamento giurisprudenziale secondo cui tale adempimento non è necessario, stante le esigenze di celerità intrinseche alla natura preventiva del D.A.SPO., finalizzate a evitare ulteriori probabili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. La misura appartiene, infatti, al diritto amministrativo della prevenzione, ove il legislatore ha inteso anticipare la soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto, secondo la logica del “più probabile che non”.
Il provvedimento è stato altresì ritenuto esente dai vizi di indeterminatezza e sproporzione: la durata del divieto corrisponde al minimo edittale e l’estensione a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, ove si disputino incontri di calcio a qualsiasi livello, risulta legittima in quanto tali aree sono determinabili con certezza sulla base di elementi identificativi indicati nel provvedimento stesso. La domanda cautelare è stata, pertanto, respinta.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.