Conto irregolare per difetto di analiticità ma senza addebito all’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 55 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non presenti i caratteri di puntualità, chiarezza e analiticità necessari all’esame della gestione va dichiarato irregolare, non consentendo la ricostruzione univoca e definitiva dei rapporti tra somme riscosse, rendicontate e riversate. Tuttavia, ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 827 del 1924, la responsabilità dell’agente contabile è per colpa a prova invertita: qualora questi comprovi la non imputabilità della differenza contabile al proprio operato, il conto è dichiarato irregolare senza addebito. La fisiologica diversità temporale tra il riscosso, il rendicontato e il fatturato, che caratterizza i rapporti per lotti, spiega il disallineamento contabile e giustifica il discarico dell’agente.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo alla gestione delle riscossioni esterne delle tasse di concessione regionali per l’esercizio finanziario 2017, reso dalla società concessionaria per la Regione Calabria. Il Magistrato designato, con relazione di irregolarità, aveva contestato un ammanco minimo di 7.336,90 euro, rilevando la mancanza di corrispondenza tra gli incassi iscritti nel conto, i riversamenti in tesoreria e le competenze trattenute.
La società si è costituita eccependo che i tre momenti del riscosso, del rendicontato e del fatturato seguono tempi e modalità fisiologicamente diversi, sicché il disallineamento contabile non poteva essere addebitato all’agente. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’irregolarità della gestione, rimettendosi al Collegio sull’eventuale discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 194 r.d. n. 827 del 1924, secondo cui le mancanze di denaro non sono ammesse a discarico degli agenti contabili se questi non comprovino che il danno non sia loro imputabile né per negligenza né per indugio. La responsabilità dell’agente è dunque per colpa a prova invertita: grava su di lui l’onere di dimostrare la non imputabilità.
La Corte esamina il primo profilo di criticità contabile, relativo all’aggio percentuale. L’istruttore aveva lamentato che il concessionario avrebbe calcolato l’aggio su tutte le voci della lista di carico, con possibile duplicazione a carico dell’ente. Il Collegio osserva che il prospetto tabellare dello stesso istruttore dimostra che l’aggio è stato applicato esclusivamente sulla quota capitale e sulla mora, con differenze di pochi centesimi dovute ad arrotondamenti: la contabilizzazione dell’aggio si risolve in un problema più apparente che reale.
Il secondo profilo riguarda la differenza tra il totale incassato iscritto nel conto e quello effettivo, determinato dalla somma dei riversamenti e delle competenze trattenute. La difesa ha documentato che gli importi trattenuti non tengono conto soltanto dell’aggio, ma di tutte le altre spese di procedura previste in convenzione — assistenza legale, importo fisso a pratica, spese postali — che hanno concorso a determinare la somma fatturata. Permane, tuttavia, la differenza di 7.336,90 euro tra il totale degli incassi effettivi e quello riportato nel conto.
La Corte ritiene che tale discrasia verosimilmente dipenda dalla circostanza dedotta dalla difesa: gli importi riscossi nell’esercizio non corrispondono integralmente alle competenze e ai riversamenti del medesimo esercizio, poiché l’aggio sulle competenze viene fatturato sul rendicontato, in misura necessariamente inferiore al riscosso, atteso che i pagamenti di fine mese vengono rendicontati nel mese successivo. Il conto non presenta quindi i caratteri di chiarezza e analiticità che consentirebbero la declaratoria di regolarità, non essendo possibile riportare ogni singola fattura per ciascun contribuente a causa della procedura per lotti.
Una volta appurato che l’aggio è stato correttamente applicato e che le competenze trattenute sono causalmente giustificate dalle voci previste in convenzione, la Corte ravvisa un principio di prova positiva della non imputabilità dell’addebito minimo. Il conto è pertanto dichiarato irregolare, ma senza addebito all’agente, con compensazione delle spese di lite ex art. 31, comma 3, c.g.c. per le particolarità della questione.
Nota della Redazione
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