Spese correnti non permanenti e uso dell’avanzo libero (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 240 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente può finanziare le spese correnti a carattere non permanente di cui all’art. 187, comma 2, lettera d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono tali le spese provvisorie e temporanee, estemporanee, imprevedibili e incerte nella durata e anche sotto l’aspetto quantitativo, non fisse e costanti e prive del carattere di continuità e certezza. Non è necessaria la scadenza delle obbligazioni entro dodici mesi dall’assunzione dell’impegno: la spesa non permanente può essere imputata, nel rispetto del criterio dell’esigibilità, anche oltre l’esercizio in cui la si copre con l’avanzo libero, fermi i limiti della temporaneità e provvisorietà. Resta fermo il divieto di utilizzo dell’avanzo non vincolato quando l’ente versi nelle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, salva la deroga per il triennio 2024-2026 dell’articolo 18-bis del decreto-legge 10 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
Il Fatto
Il sindaco di un comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere per definire il significato dell’espressione spese correnti di carattere non permanente, contenuta nell’art. 187, comma 2, lettera d, del decreto legislativo n. 267 del 2000. L’interrogante proponeva una lettura secondo cui sarebbe non permanente qualsiasi spesa che non generi obbligazioni esigibili oltre dodici mesi dall’impegno; in via subordinata chiedeva di chiarire cosa debba intendersi per spesa a carattere permanente nell’applicazione della quota libera dell’avanzo.
La richiesta è stata dichiarata ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal legale rappresentante dell’ente, e sotto quello oggettivo, per la diretta riconducibilità alla materia della contabilità pubblica, senza profili di interferenza con la discrezionalità amministrativa o con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 186, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che ancora l’accertamento del risultato contabile all’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso, e dall’art. 187, comma 1, che distingue il risultato in fondi liberi, vincolati, destinati agli investimenti e accantonati. Il quesito riguarda esclusivamente l’utilizzo dell’avanzo libero per le spese correnti non permanenti, restando estranee le questioni relative all’avanzo accantonato, vincolato o destinato.
Nel ricostruire la portata dell’art. 187, comma 2, la Sezione richiama la propria giurisprudenza consultiva e le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per il Lazio e per la Basilicata. Il carattere tassativo delle finalità di utilizzo dell’avanzo libero e l’ordine di priorità tra esse stabilito si ricavano dal tenore letterale della disposizione. Il concetto di non permanenza va ricondotto, secondo il canone dell’art. 12 delle preleggi, al campo semantico dell’estemporaneità, della sporadicità e dell’imprevedibilità, mentre la permanenza implica continuità e certezza nel tempo.
La Sezione precisa che solo il carattere estemporaneo e imprevedibile della spesa ne consente la copertura con l’avanzo libero, come conferma il punto 9.2.7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La non permanenza ricorre quando la spesa non è fissa e costante, manca di continuità e certezza e difetta di certezza anche sotto l’aspetto quantitativo, restando sottratta alla disponibilità valutativa del comune.
Non è condivisa la tesi dei dodici mesi. Il punto 9.2.3 del medesimo principio contabile consente che una spesa non permanente si protragga, ed sia imputata secondo il criterio dell’esigibilità, anche oltre l’esercizio in cui la si copre con l’avanzo, fermi i limiti della temporaneità e provvisorietà.
La Sezione evidenzia infine il limite del comma 3-bis dell’art. 187: l’avanzo non vincolato non può essere utilizzato se l’ente versa nelle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, salvo l’impiego per i provvedimenti di riequilibrio dell’art. 193. Per il triennio 2024-2026 l’art. 18-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 deroga a tale vincolo quando il ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in cassa delle entrate vincolate sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.
Nota della Redazione
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