Silenzio sul parere della Soprintendenza e dovere del Comune di provvedere (TAR Campania n. 1047 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso discende dall’art. 2 l. n. 241 del 1990, volto a evitare che l’interessato resti in uno stato di incertezza sull’esito del procedimento. Nell’accertamento di compatibilità paesaggistica, l’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 impone all’Autorità competente di pronunciarsi entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendere entro novanta giorni. Una volta scaduto il termine per il parere, resta in capo al Comune, quale autorità ugualmente competente, il potere-dovere di provvedere motivatamente e autonomamente. È pertanto illegittima l’inerzia dell’ente locale che non abbia concluso il procedimento.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il silenzio serbato dal Comune di Capaccio Paestum sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 d.lgs. n. 42 del 2004 e l. n. 220/1957, presentata il 25 maggio 2022 e integrata il 28 agosto 2023, in relazione a opere realizzate presso immobili ubicati alla via Porta Marina.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il Comune, acquisita la valutazione favorevole della CLP, ha trasmesso in data 19 novembre 2024 la pratica alla Soprintendenza. Da allora né l’organo ministeriale ha emesso il parere, né il Comune ha adottato un provvedimento conclusivo. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna a provvedere entro un termine e la nomina di un Commissario ad acta. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con mero atto di forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio generale secondo cui il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso discende dall’art. 2 l. n. 241 del 1990. La ratio della disposizione è impedire che la pubblica amministrazione lasci gli interessati in un persistente stato di incertezza circa l’esito del procedimento, essendo il privato portatore di una legittima aspettativa a conoscere la determinazione incidente sulla propria sfera giuridica.

Con riferimento all’autorizzazione paesaggistica postuma o in sanatoria, il comma 5 dell’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004 prevede che l’Autorità competente si pronunci entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Il Collegio prende atto dell’ampio dibattito giurisprudenziale sulla natura dei termini e sulle conseguenze della loro violazione. La questione riguarda l’effetto del superamento del termine procedimentale: formazione del silenzio assenso oppure mera dequotazione del parere tardivamente espresso, da vincolante a non vincolante. Il Tribunale ritiene di poter prescindere da tale alternativa.

Quale che sia l’effetto assegnato al superamento del termine, una volta scaduto il termine per il rilascio del parere della Soprintendenza resta in capo al Comune, quale autorità ugualmente competente, il potere-dovere di provvedere, motivatamente e autonomamente. Il Collegio richiama, in tal senso, il proprio precedente T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 27 marzo 2025, n. 575.

Ne consegue l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione comunale, che non ha concluso il procedimento nel termine previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004, ormai abbondantemente decorso. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Comune di Capaccio Paestum di provvedere in maniera espressa e motivata nel termine di novanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza.

La nomina del Commissario ad acta è invece differita, in considerazione dell’avvenuto avvio del procedimento e in mancanza di specifiche ragioni che ne impongano l’anticipata designazione. Il Collegio dispone infine l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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