Ottemperanza per la Carta del docente: ordine di pagamento e astreintes respinte (TAR Puglia n. 156 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza possibilità di estendere la cognizione a domande ulteriori. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro presuppone l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione entro un termine determinato, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità di una protratta inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere invece legittimamente negata in ossequio a un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani una sentenza che ne dichiarava il diritto a percepire il beneficio economico della Carta del docente, con condanna dell’amministrazione all’attribuzione del bonus per cinque annualità, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, divenuta cosa giudicata, era stata notificata all’amministrazione scolastica nel maggio 2024, ma quest’ultima non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, inquadrata nell’ambito dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente di agire per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha precisato che tale giudizio è circoscritto alla stretta esecuzione del dictum giudiziale e non può essere esteso alla cognizione di domande ulteriori e diverse da quelle già decise.
Quanto al titolo esecutivo, il Tribunale ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata trasmessa all’amministrazione in copia conforme all’originale informatico, con la conseguente decorrenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 prima che potesse essere intrapresa l’azione esecutiva. Ha inoltre rilevato che la sentenza aveva comprovata valenza di cosa giudicata, come risultante dalla certificazione rilasciata dal medesimo ufficio giudiziario.
L’amministrazione, rimasta contumace, non ha eccepito alcun intervenuto adempimento né ha fornito giustificazioni per la propria inerzia. Il TAR ha pertanto ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute.
La domanda di nomina del commissario ad acta è stata invece riservata all’eventualità di un perdurante inadempimento successivo alla scadenza del termine assegnato, in considerazione del comportamento tenuto dall’amministrazione in casi analoghi. Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio l’ha respinta conformemente alla giurisprudenza della stessa Sezione. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario; è stata infine disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.