Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 2031 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione del giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. La notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità costituisce idoneo titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine indicato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’attuazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro, n. 1055/2025, pubblicata il 21.03.2025, che ha condannato il Ministero al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Il ricorrente deduce l’esito infruttuoso della notifica effettuata e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna dell’amministrazione all’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce con atto di stile. Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 il ricorso è trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dalla disciplina dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e per i provvedimenti ad esse equiparati. La finalità è ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il Collegio verifica anzitutto il rispetto dei termini processuali: quello dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, e quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. La sentenza ottemperanda risulta notificata in data 28.03.2025 presso la sede dell’amministrazione resistente, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.
Il giudice sottolinea che, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato, come da documentazione in atti.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è accolto. Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze. In caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Capo dell’Ufficio di segreteria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza.
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Nota della Redazione
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