Accertamento punteggio ATA declinata la giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 4292 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controversie concernenti il personale ATA e la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, il riparto di giurisdizione si fonda sul petitum sostanziale. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la domanda è diretta all’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo che disciplina la graduatoria, quale esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento. La giurisdizione appartiene invece al giudice ordinario quando la domanda è specificamente volta all’accertamento del diritto del personale all’inserimento in graduatoria con la corretta attribuzione del punteggio, diritto che si assume scaturente direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che ne precluda l’inserimento. In tale ultima ipotesi il giudice amministrativo deve declinare la propria giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, personale ATA con profilo di collaboratore scolastico, impugnava dinanzi al TAR Lazio una serie di decreti con i quali l’Istituto Luzzatti di Venezia aveva disposto la rettifica del punteggio attribuito in graduatoria di terza fascia per la provincia di Venezia, la non validità giuridica del servizio già prestato e la risoluzione anticipata del contratto di lavoro. Veniva altresì impugnato il D.M. n. 89 del 21/05/2024, nella parte in cui prevede che il servizio pregresso possa essere prestato di fatto e non di diritto. La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 15, del D.M. n. 89/2024, chiedendo la corretta collocazione in graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato, espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le ordinanze n. 9330/2023, n. 9331/2023 e n. 17123/2019 e ribadito dall’ordinanza n. 11832/2024. Tale principio individua il discrimine tra le due giurisdizioni nella natura della domanda: se oggetto è l’annullamento dell’atto amministrativo generale che pone la disciplina delle graduatorie, la giurisdizione è del giudice amministrativo; se oggetto è l’accertamento del diritto all’inserimento, con attribuzione del punteggio derivante da norme primarie, la giurisdizione è del giudice ordinario.

Applicando tale criterio al caso di specie, il Collegio ha rilevato che il petitum sostanziale della ricorrente era volto all’accertamento del proprio diritto alla corretta collocazione in graduatoria, in applicazione del D.M. n. 89/2024, senza che sussistesse un concreto interesse all’annullamento dello stesso atto. La domanda, pertanto, non era riconducibile all’esercizio della potestà autoritativa di individuazione dei criteri di inserimento, ma alla diretta applicazione della normazione primaria.

Il Tribunale ha altresì precisato che la richiesta di disapplicazione dell’art. 6, comma 15, del D.M. n. 89/2024, formulata dalla difesa di parte ricorrente, costituisce potere di esclusiva spettanza del giudice ordinario, non essendo la fattispecie riconducibile ad alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In ragione del carente difetto di giurisdizione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la giurisdizione declinata a favore del giudice ordinario. Il processo potrà essere riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della definizione in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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