Responsabilità sanitaria: prevale la legge Gelli-Bianco sulla riforma contabile 2026 (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 70 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina speciale dettata dalla legge n. 24/2017 in materia di responsabilità del personale sanitario conserva applicazione anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 1/2026, che ha ridefinito in via generale la responsabilità amministrativa. Il principio lex specialis derogat generali impedisce che la normativa sopravvenuta, priva di regole di transizione e munita di efficacia retroattiva, travolga il sottosistema della responsabilità sanitaria, che la giurisprudenza contabile considera unitario e non suscettibile di applicazione atomistica. Il tetto risarcitorio più favorevole introdotto dalla legge n. 1/2026 non è perciò estendibile al personale sanitario, dovendosi escludere l’applicabilità del principio della lex mitior a una responsabilità di impronta essenzialmente risarcitoria. La questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici è manifestamente infondata.
Il Fatto
Un minore di ventisette mesi riportava ustioni accidentali con acqua bollente e veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera. Durante il ricovero gli veniva somministrato paracetamolo in infusione endovenosa continua in quantità abnormemente superiore alla dose corretta, con conseguente insufficienza epatica acuta, poi regredita grazie alle cure tempestive e al trasferimento in un centro attrezzato per il trapianto di fegato.
A seguito della richiesta risarcitoria dei genitori, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale riteneva sussistente la propria responsabilità, informava il sanitario individuato come responsabile e definiva la controversia in via transattiva, liquidando la somma dovuta. La Procura regionale ha quindi citato in giudizio il medico di turno per il risarcimento del danno erariale, contestando la condotta gravemente colposa. La convenuta, dopo aver ottenuto l’accesso agli atti, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il concorso di norme. La condotta illecita è stata tenuta il 18 gennaio 2020, sotto la vigenza della legge n. 24/2017; nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge n. 1/2026, che l’art. 6 ha dichiarato applicabile ai procedimenti e ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato.
Il Collegio ritiene prevalente la disciplina speciale. La responsabilità amministrativa dei sanitari per malpractice si inserisce nella responsabilità indiretta, ma se ne distingue per il particolare procedimento previsto, che impone la comunicazione al sanitario della richiesta risarcitoria e delle trattative transattive, a pena di inammissibilità dell’azione di rivalsa. A ciò si aggiungono i limiti all’utilizzo delle prove assunte nel giudizio civile e il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione. Sul piano sostanziale, la condotta è disciplinata dall’art. 5, con effetti sulla responsabilità penale e patrimoniale, e la quantificazione deve tener conto delle situazioni di difficoltà organizzativa della struttura.
Da qui la conclusione che la legge Gelli-Bianco costituisce un sottosistema unitario e coerente, non applicabile atomisticamente. Il principio legi speciali per generalem non derogatur vale tanto più quando la legge generale sopravvenuta estende la propria disciplina al passato senza dettare regole di transizione. Il tetto risarcitorio della legge n. 1/2026, pur più favorevole di quello dell’art. 9, comma 5, legge n. 24/2017, non è invocabile: è dubbio che il principio della lex mitior operi per una responsabilità di impronta risarcitoria e la legge sopravvenuta non è qualificabile come lex mitior, poiché isola un solo componente di una disciplina complessivamente più favorevole ai sanitari.
La Sezione prende posizione sul contrasto interno, richiamando la propria precedente pronuncia n. 64/2026, che aveva esteso il tetto della legge n. 1/2026 al personale sanitario tramite lettura costituzionalmente orientata. Il Collegio ritiene invece manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalità.
Nel merito, il nesso causale è pacifico: l’errore, consistito nell’indicazione di un’unità di misura errata in prescrizione, è riconducibile alla convenuta e dalla stessa ammesso. La colpa grave è affermata in ragione della semplicità del calcolo e della gravità delle conseguenze. La condanna è però ridotta al 50% del danno contestato, in applicazione dell’art. 52, comma 2, r.d. n. 1214/1934, tenuto conto della pronta terapia di contrasto e della carenza organizzativa della struttura, priva di cartella elettronica.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.