Ricorso ABF irricevibile per incompetenza temporale rileva data estinzione mutuo (ABF Collegio di Napoli n. 3656 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ABF è irricevibile quando la controversia concerne un rapporto già estinto in data anteriore al limite temporale previsto per il radicamento della competenza dell’Arbitro. La competenza temporale si radica in relazione ai rapporti cessati entro il limite di sei anni antecedente la presentazione del ricorso. È quindi irrilevante, ai fini della ricevibilità, che il ricorrente lamenti la mancata restituzione di una quota parte di premio assicurativo non goduto: la decorrenza del termine si aggancia alla data di cessazione del rapporto contrattuale, non all’epoca in cui il diritto alla restituzione è divenuto esigibile o è stato contestato.
Il Fatto
La parte ricorrente espone di aver stipulato il 30/08/2016 un contratto di finanziamento al quale era abbinata, per il tramite dell’intermediario, una polizza assicurativa a premio unico anticipato, integralmente corrisposta alla stipula. A seguito della cessazione anticipata del rapporto, la copertura sarebbe venuta meno prima della scadenza originaria, senza che l’intermediario restituisse la quota di premio non goduta, proporzionale alla durata residua.
Insoddisfatta dell’esito del reclamo, la ricorrente si è rivolta all’ABF per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e la restituzione del premio residuo, oltre agli accessori e al rimborso del contributo. L’intermediario, costituitosi, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto delle condizioni di procedibilità, contestando l’assenza di prova del reclamo e il mancato decorso dei sessanta giorni. Nel merito ha sostenuto che il rapporto non era cessato per estinzione anticipata volontaria, bensì per risoluzione contrattuale da inadempimento, con passaggio a sofferenza, e di aver comunque attivato interlocuzioni con la compagnia assicurativa.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha ritenuto il ricorso non ricevibile, in via assorbente, per incompetenza temporale. La questione preliminare sollevata dall’intermediario sulle condizioni di procedibilità non ha costituito il fulcro della decisione: il Collegio ha individuato un diverso e prioritario ostacolo al radicamento della propria competenza.
Il percorso argomentativo muove dall’accertamento della data di cessazione del rapporto. L’estinzione anticipata del contratto di mutuo su cui è sorta la controversia è avvenuta a maggio 2018. Tale data risulta certamente antecedente al limite di sei anni previsto per il radicamento della competenza temporale dell’Arbitro.
Il Collegio non si è soffermato sull’esigibilità del diritto alla restituzione del premio né sulle contestazioni di merito dell’intermediario circa la causa della cessazione. Ha invece ancorato la verifica della competenza alla data oggettiva di estinzione del rapporto, quale momento da cui computare il termine. Su questa base ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza esaminare le doglianze relative alla violazione degli obblighi informativi e di risposta al reclamo.
Nota della Redazione
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