Ritardo nell’accredito dell’assegno e ricorso ingiustificato al back-up: responsabilità bancaria (ABF Collegio di Roma n. 694 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca che ricorre alla procedura di back-up per l’incasso di un assegno è tenuta a dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti dalle Circolari ABI Serie Tecnica n. 5/2016 e Serie Tecnica n. 12/2018, ossia l’impossibilità di generare un’immagine del titolo rispettosa dei requisiti tecnici. Ove tale onere non sia assolto, il ricorso a una procedura di incasso di ampia durata integra un inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c. e determina una irragionevole indisponibilità delle somme. Il pregiudizio da indisponibilità di una ingente somma per un periodo esteso può essere provato per presunzioni e liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso una filiale della resistente, aveva presentato per l’incasso un assegno postale di valore pari a Euro 1.000.000,00. L’accredito non avveniva regolarmente e la banca, dopo alcune richieste, dichiarava di aver smarrito il titolo, inviando poi un’autocertificazione non sottoscritta dal cliente. Solo a seguito di reclamo l’operazione si perfezionava il 26 marzo 2025.

Il ricorrente ha quindi adito l’ABF chiedendo il risarcimento di Euro 10.000,00 per il pregiudizio connesso all’indisponibilità della somma tra il 4 e il 26 marzo 2025. La resistente ha sostenuto la regolarità della procedura di back-up impiegata, l’avvenuta richiesta della manleva per l’incasso bonario e l’infondatezza del quantum.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la sequenza documentale: il 4 marzo 2025 il titolo è presentato all’incasso; il 7 marzo la resistente riceve dalla trattaria il messaggio di impagato con causale “79” per materialità non pervenuta in back-up; l’11 marzo perviene il messaggio con causale tecnica “CIT”; il 13 marzo è richiesta al ricorrente la manleva per l’incasso bonario, da questi rifiutata; il 24 marzo, ricevuta la materialità, la trattaria paga e l’accredito si perfeziona.

La resistente si difende invocando la Circolare ABI Serie Tecnica 12 luglio 2018, che prevede lo svolgimento della procedura nel termine di quindici giorni dalla ricezione del messaggio codice “874”: termine effettivamente rispettato. Il Collegio osserva tuttavia che il rispetto del termine non esaurisce la verifica, occorrendo accertare se la procedura di back-up fosse utilizzabile nel caso concreto.

Le Circolari ABI Serie Tecnica n. 5/2016 e Serie Tecnica n. 12/2018 ammettono il back-up solo quando non sia possibile la presentazione elettronica per l’impossibilità di generare un’immagine del titolo conforme ai requisiti tecnici. In tal caso il negoziatore trasmette la materialità tramite lettera di vettura e invia contestualmente il messaggio di presentazione al pagamento. È onere dell’intermediario dimostrare i presupposti del ricorso a tale procedura.

Tale onere non è assolto. La resistente ha prodotto il titolo, che almeno ictu oculi non appare non-digitalizzabile, dimostrando così a contrario la superfluità del back-up. Il Collegio richiama la propria decisione n. 6482/2025, resa in caso analogo, e la giurisprudenza di legittimità sulla violazione della buona fede in executivis (Cass. 16 aprile 2021, n. 10125).

Ne consegue la responsabilità della resistente ex art. 1218 c.c. per aver determinato, senza giustificato motivo, una irragionevole indisponibilità delle somme. Quanto al danno, il ricorrente non ha offerto prova puntuale, ma ha fornito elementi presuntivi sufficienti, insiti nella struttura della vicenda: l’indisponibilità di una ingente somma per un periodo esteso. Il Collegio liquida pertanto Euro 4.000,00 ai sensi dell’art. 1226 c.c., accertando l’illegittimità del comportamento e respingendo nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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