Il deposito tardivo della relata di notifica della sentenza impugnata determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9532 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per cassazione, il deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. Il deposito è pertanto inammissibile ove effettuato successivamente, come nel caso in cui la relata sia prodotta solo unitamente all’istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ. L’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda.

Il Fatto

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva respinto il suo appello, confermando la decisione del Tribunale di Novara. Il giudice di prime cure aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione promossa dalla banca in virtù di un decreto ingiuntivo non opposto e di un contratto di mutuo ipotecario, ritenendo che la definitività del titolo esecutivo impedisse l’esame delle eccezioni di nullità contrattuale sollevate dall’opponente.

La banca e le società cessionarie dei crediti resistevano con distinti controricorsi, mentre l’istituto di credito originario restava intimato. A seguito della proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente chiedeva la decisione della causa.

La Motivazione della Corte

La S.C. ha condiviso la proposta di definizione del giudizio, che aveva rilevato come il ricorrente avesse dichiarato nell’atto di impugnazione che la sentenza impugnata, pubblicata il 31 gennaio 2025, gli era stata notificata il successivo 3 febbraio, senza tuttavia aver proceduto al deposito della relata di notifica nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.

La Corte ha ricordato che il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata impedisce di verificare la tempestività dell’impugnazione e il conseguente formarsi del giudicato, determinando l’improcedibilità del ricorso, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente o che la legge ricolleghi la decorrenza del termine per impugnare a comunicazioni della cancelleria.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva depositato la relata solo con l’istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ. La Corte ha chiarito che tale adempimento deve avvenire entro venti giorni dalla notifica del ricorso, sicché il deposito tardivo è inammissibile, richiamando i precedenti di Cass. 22 gennaio 2026, n. 1389 e Cass. 29 agosto 2025, n. 24199.

Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese e, poiché il giudizio è stato definito in conformità della proposta, anche al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., oltre che dell’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 369 c.p.c.

Tutte le 869 sentenze sull'art. 369 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *