Incompetenza territoriale tardiva e impresa minore nella liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 6649 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, l’eccezione di incompetenza territoriale, ai sensi dell’art. 27 c.c.i.i., deve essere eccepita o rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di comparizione delle parti, a norma dell’art. 38 c.p.c. L’eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo avverso la sentenza di apertura è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del primo grado di giudizio. L’effetto devolutivo pieno del reclamo non può estendersi all’ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da un’eccezione nel corso del primo grado. Quanto all’esenzione per impresa minore di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i., grava sull’imprenditore commerciale l’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali; l’omesso deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi si risolve in danno dell’imprenditore medesimo. L’erronea valutazione delle prove non integra violazione dell’art. 2697 c.c., sindacabile solo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
Il tribunale di Pescara aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società a responsabilità limitata semplificata, su istanza di una creditrice. La società aveva proposto reclamo avverso tale sentenza dinanzi alla corte d’appello, deducendo l’incompetenza territoriale del tribunale, per essere ubicata la sede effettiva in altro circondario, e la mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi della liquidazione giudiziale, invocando la natura di impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i..
La corte d’appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo tardiva l’eccezione di incompetenza territoriale e infondata la censura relativa all’esenzione per dimensioni, per mancata prova del possesso congiunto dei requisiti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto esaminato il primo motivo, relativo alla dedotta violazione degli artt. 38 e 167 c.p.c. e dell’art. 27 c.c.i.i. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio già affermato in materia fallimentare, secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta a pena di decadenza non oltre l’udienza di comparizione delle parti. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche al procedimento disciplinato dal codice della crisi d’impresa, ricorrendo le stesse condizioni che ne avevano imposto l’affermazione con riferimento alla legge fallimentare: la competenza per territorio è funzionale e inderogabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 38, comma 1, c.p.c., e l’art. 41 c.c.i.i. prevede un’udienza di comparizione nella quale il resistente ha la possibilità di rappresentare tutte le proprie difese.
I giudici hanno precisato che l’effetto devolutivo che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può estendersi all’ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza nel corso del primo grado di giudizio, in particolare quella relativa all’eccezione di incompetenza. Tale conclusione è stata ritenuta conforme al principio costituzionale di celerità dei giudizi, in quanto l’ammissione dell’eccezione in fase di gravame comporterebbe la possibilità di ricominciare ex novo il procedimento dinanzi al giudice competente. È stata, tuttavia, fatta salva l’ipotesi in cui il debitore sia rimasto contumace non per sua scelta, potendo in tal caso formulare per la prima volta l’eccezione nel giudizio riassunto a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza da parte della corte d’appello.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che tale vizio è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che vi è onerata. Nel caso di specie, invece, la corte d’appello aveva correttamente addossato alla società l’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti per l’esenzione, e la sua valutazione circa il mancato assolvimento di tale onere è stata ritenuta sindacabile solo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto inammissibile la censura volta a sostenere un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso nel giudizio di legittimità un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio. La Corte ha concluso che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora i fatti storici rilevanti siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito.
Nota della Redazione
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