Esimente del pagamento nei termini d’uso ed eccezione in senso stretto (Cass. civ. Sez. 1 n. 16788 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. costituisce un’eccezione in senso stretto, che deve essere tempestivamente proposta dalla parte convenuta in giudizio. Il motivo di ricorso per cassazione che censuri la mancata considerazione di un’eccezione o di un atto processuale è inammissibile se il ricorrente non provvede alla riproduzione del relativo contenuto e alla sua specifica indicazione, ex artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c. La critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito, concernente la prova della scientia decoctionis, è inammissibile se non deduce la violazione dell’art. 2729 c.c. per macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, né l’omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
Il Fallimento di una società per azioni aveva convenuto in giudizio una creditrice, chiedendo la revoca dei pagamenti ricevuti nel periodo sospetto, per un ammontare complessivo di circa 272.000 euro. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando revocati i pagamenti; la società creditrice aveva proposto appello, rigettato dalla Corte d’appello. La Corte territoriale aveva, in particolare, ritenuto provata la conoscenza dello stato d’insolvenza della società poi fallita da parte della creditrice, valorizzando plurimi indizi, e considerato l’esimente dei pagamenti nei termini d’uso come eccezione in senso stretto, tardivamente sollevata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamentava la mancata considerazione dell’avvenuta proposizione dell’esimente in primo grado. Il ricorrente che censuri la violazione di norme processuali deve, a pena di inammissibilità, riprodurre in ricorso il contenuto essenziale degli atti processuali richiamati e indicarne specificamente la presenza nel fascicolo di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso, ancorché non interpretato in modo eccessivamente formalistico (come richiesto dalla sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021), impone l’indicazione puntuale degli elementi fattuali che condizionano la verifica del vizio dedotto.
La Corte ha, inoltre, ribadito che l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. si configura come un’eccezionale deroga alla regola della revocabilità dei pagamenti eseguiti in periodo sospetto, integra un’eccezione in senso stretto e non è rilevabile d’ufficio. L’allegazione delle circostanze dimostrative di una prassi modificativa dei termini di pagamento spetta esclusivamente al convenuto, che intenda paralizzare la pretesa del Fallimento.
Con riferimento al terzo motivo, concernente la prova per presunzioni della scientia decoctionis, la Corte ha precisato che la valutazione delle prove e la scelta degli elementi indiziari costituiscono attività riservata al giudice di merito. Il sindacato di legittimità è ammesso solo per l’error in iudicando conseguente alla sussunzione di fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ovvero per la macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, mentre la mera prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile. La critica al ragionamento presuntivo, ove non si concreti nella deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo, si risolve in un diverso apprezzamento della quaestio facti, sottratto al sindacato di legittimità.
La Corte ha, infine, ritenuto che, una volta accertata l’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, la decisione di accoglimento della domanda revocatoria non si presta a censure per violazione di legge. La prova per presunzioni della conoscenza è, infatti, ammissibile, quando gli indizi, valutati complessivamente, siano idonei a dimostrare che il creditore, con la normale prudenza rapportata alle sue qualità professionali, non potesse non percepire i sintomi della decozione. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva tratto una conseguenza deduttiva non irragionevole da elementi quali il bilancio d’esercizio, gli allarmi della stampa locale e i ritardi nei pagamenti.
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Nota della Redazione
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